Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri- Legge regione
Puglia 5 marzo 1990- Sanita' pubblica- Inquadramento nei ruoli
nominativi regionali del personale degli istituti privati
psichiatrici convenzionati gia' assegnato ai servizi psichiatrici
puibblici delle uu.ss.ll.- Applicazione della legge statale n.
207/1985 al personale sopra citato derogando al requisito
dell'anzianita' di servizio in essa stabilito- Incompetenza della
regione a modificare i requisiti di applicabilita' previsti dalla
legge statale- Illegittimita' costituzionale.
(Legge regione Puglia 5 marzo 1990, art. 1, primo comma).
(Cost., art. 117 in relazione all'art. 3 della legge statale n.
207/1985).
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri - Legge regione
Puglia 5 marzo 1990 - Sanita' pubblica - Inquadramento nei ruoli
nominativi regionali del personale degli istituti privati
psichiatrici convenzionati gia' assegnato ai servizi psichiatrici
pubblici delle uu.ss.ll. - Mancata precisazione della "deroga" alle
percentuali di riserva dei posti da mettere a concorso - Estensione
agli infermieri non di ruolo delle norme della legge regionale 27
maggio 1983, n. 7, concernente solo gli infermieri di ruolo - Rilievi
consistenti nella mera denuncia di difetti di chiarezza delle norme
impugnate o di coordinamento con altre disposizioni regionali
precedenti Inammissibilita' delle questioni.
(Legge regione Puglia 5 marzo 1990, artt. 2, secondo comma, e 3,
secondo comma).
(Cost., art. 117).
(090C0932)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.30 del 25-7-1990)
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