N. 342 SENTENZA 11 - 20 luglio 1990

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri- Legge regione Puglia 5 marzo 1990- Sanita' pubblica- Inquadramento nei ruoli nominativi regionali del personale degli istituti privati psichiatrici convenzionati gia' assegnato ai servizi psichiatrici puibblici delle uu.ss.ll.- Applicazione della legge statale n. 207/1985 al personale sopra citato derogando al requisito dell'anzianita' di servizio in essa stabilito- Incompetenza della regione a modificare i requisiti di applicabilita' previsti dalla legge statale- Illegittimita' costituzionale. (Legge regione Puglia 5 marzo 1990, art. 1, primo comma). (Cost., art. 117 in relazione all'art. 3 della legge statale n. 207/1985). Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri - Legge regione Puglia 5 marzo 1990 - Sanita' pubblica - Inquadramento nei ruoli nominativi regionali del personale degli istituti privati psichiatrici convenzionati gia' assegnato ai servizi psichiatrici pubblici delle uu.ss.ll. - Mancata precisazione della "deroga" alle percentuali di riserva dei posti da mettere a concorso - Estensione agli infermieri non di ruolo delle norme della legge regionale 27 maggio 1983, n. 7, concernente solo gli infermieri di ruolo - Rilievi consistenti nella mera denuncia di difetti di chiarezza delle norme impugnate o di coordinamento con altre disposizioni regionali precedenti Inammissibilita' delle questioni. (Legge regione Puglia 5 marzo 1990, artt. 2, secondo comma, e 3, secondo comma). (Cost., art. 117). (090C0932) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.30 del 25-7-1990)

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