N. 281 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 febbraio 1991

N. 281 Ordinanza emessa il 28 febbraio 1991 dal tribunale militare di sorveglianza di Roma sull'istanza proposta da Di Lorenzo Antonino Ordinamento penitenziario - Beneficio della detenzione domiciliare - Ritenuta impossibilita' di concederlo nei confronti dei condannati militari in quanto la reclusione militare e' giuridicamente distinta dalla pena detentiva per la quale e' ammesso il beneficio - Ingiustificata violazione dei principi della funzione rieducativa della pena, del diritto al lavoro, dei diritti della famiglia e della salute, che sono alla base dell'istituto della detenzione domiciliare. (Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47-ter, introdotto dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, art. 13). (Cost., artt. 2, 3, 4, 27, 29, 31 e 32). (091C0496) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.17 del 24-4-1991)

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