N. 280 SENTENZA 23 maggio - 18 giugno 1991

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza- Impiegati degli enti locali- Pensioni- Educatori professionali- Riscatto dei periodi di durata legale degli studi per il conseguimento dell'attestato abilitante all'attivita'- Mancata previsione - Titolo indispensabile per l'accesso alle inerenti mansioni- Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenza n. 133/1991)- Norma irrazionalmente discriminante della tutela lavorativa - Illegittimita' costituzionale. (R.D.-L. 3 marzo 1938, n. 680, art. 69, primo comma, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 41). Previdenza e assistenza - Impiegati degli enti locali - Liquidazione indennita' premio di servizio - Educatori professionali - Riscatto dei periodi di studio - Estensione della declaratoria ad ogni altro generale periodo di studi finalizzato al conseguimento del titolo - Estraneita' ai termini della causa - Inammissibilita'. (Legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 12). (Cost. artt. 3 e 35). (091C0789) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.25 del 26-6-1991)

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