N. 18
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
7 febbraio 1992
N. 18
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 7 febbraio 1992 (della regione Veneto)
Finanza pubblica allargata - Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Obbligo delle regioni
di iscrivere nei bilanci relativi agli anni 1992, 1993 e 1994 le
risorse occorrenti al finanziamento dei rinnovi contrattuali per
il triennio 1991-1993, contenendo le stesse entro il limite
corrispondente alla differenza tra l'importo derivante
dall'applicazione dei tassi programmati di inflazione alla spesa
per retribuzioni al personale relativo all'anno 1991 e quello
relativo agli oneri per automatismi retributivi - Mancata
previsione della copertura finanziaria per detti anni - Mancata
correlazione tra i costi determinati dalle scelte statali di
politica finanziaria e la dimensione del finanziamento alle
regioni - Indebita invasione della sfera di autonomia finanziaria
della regione.
(Legge 31 dicembre 1991, n. 415, art. 2, undicesimo comma).
(Cost., artt. 81 e 119, primo e secondo comma).
(092C0169)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.9 del 26-2-1992)
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