N. 18 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 febbraio 1992

N. 18 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 7 febbraio 1992 (della regione Veneto) Finanza pubblica allargata - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Obbligo delle regioni di iscrivere nei bilanci relativi agli anni 1992, 1993 e 1994 le risorse occorrenti al finanziamento dei rinnovi contrattuali per il triennio 1991-1993, contenendo le stesse entro il limite corrispondente alla differenza tra l'importo derivante dall'applicazione dei tassi programmati di inflazione alla spesa per retribuzioni al personale relativo all'anno 1991 e quello relativo agli oneri per automatismi retributivi - Mancata previsione della copertura finanziaria per detti anni - Mancata correlazione tra i costi determinati dalle scelte statali di politica finanziaria e la dimensione del finanziamento alle regioni - Indebita invasione della sfera di autonomia finanziaria della regione. (Legge 31 dicembre 1991, n. 415, art. 2, undicesimo comma). (Cost., artt. 81 e 119, primo e secondo comma). (092C0169) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.9 del 26-2-1992)

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