N. 123
ORDINANZA (Atto di promovimento)
3 luglio 1991- 24 febbraio 1992
N. 123
Ordinanza emessa il 3 luglio 1991 (pervenuta alla Corte
costituzionale il 24 febbraio 1992) dal tribunale amministrativo
regionale del Lazio, Roma, sui ricorsi riuniti proposti da Bahbout
Jacques ed altri contro il comune di Roma
Ambiente (tutela dell') - Facolta' dei comuni, al fine di tutelare le
tradizioni locali ed aree di particolare interesse del proprio
territorio, di vietare l'esercizio di determinate attivita'
commerciali ed artigiane incompatibili con i predetti valori da
tutelare, nonche' di accertare le attivita' svolte negli esercizi
compresi nelle aree di particolare interesse e di confermare le
autorizzazioni commerciali nei limiti delle attivita'
effettivamene in atto alla data di entrata in vigore della norma
impugnata - Ingiustificata disparita' di trattamento di soggetti
nella stessa situazione giuridica in base al mero elemento
cronologico dell'inizio dell'impresa - Violazione del principio
della riserva di legge per l'imposizione di limiti alla liberta'
di iniziativa economica, attesa la determinazione con
provvedimento comunale delle attivita' incompatibili, senza
l'indicazione di direttive o criteri idonei a limitarne la
discrezionalita' - Riferimento alle sentenze della Corte
costituzionale nn. 14/1964, 53/1974, 446/1988, 66 e 139 del 1979,
122/1980, 38/1984, 50 e 103 del 1957, 47 e 52 del 1958, 4 e 5 del
1962 e 40/1964.
(D.-L. 9 dicembre 1986, n. 832, art. 4, convertito in legge 6
febbraio 1987, n. 15).
(Cost., artt. 3, 41 e 97).
(092C0268)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.11 del 11-3-1992)
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