N. 123 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 luglio 1991- 24 febbraio 1992

N. 123 Ordinanza emessa il 3 luglio 1991 (pervenuta alla Corte costituzionale il 24 febbraio 1992) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio, Roma, sui ricorsi riuniti proposti da Bahbout Jacques ed altri contro il comune di Roma Ambiente (tutela dell') - Facolta' dei comuni, al fine di tutelare le tradizioni locali ed aree di particolare interesse del proprio territorio, di vietare l'esercizio di determinate attivita' commerciali ed artigiane incompatibili con i predetti valori da tutelare, nonche' di accertare le attivita' svolte negli esercizi compresi nelle aree di particolare interesse e di confermare le autorizzazioni commerciali nei limiti delle attivita' effettivamene in atto alla data di entrata in vigore della norma impugnata - Ingiustificata disparita' di trattamento di soggetti nella stessa situazione giuridica in base al mero elemento cronologico dell'inizio dell'impresa - Violazione del principio della riserva di legge per l'imposizione di limiti alla liberta' di iniziativa economica, attesa la determinazione con provvedimento comunale delle attivita' incompatibili, senza l'indicazione di direttive o criteri idonei a limitarne la discrezionalita' - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 14/1964, 53/1974, 446/1988, 66 e 139 del 1979, 122/1980, 38/1984, 50 e 103 del 1957, 47 e 52 del 1958, 4 e 5 del 1962 e 40/1964. (D.-L. 9 dicembre 1986, n. 832, art. 4, convertito in legge 6 febbraio 1987, n. 15). (Cost., artt. 3, 41 e 97). (092C0268) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.11 del 11-3-1992)

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