N. 251
ORDINANZA (Atto di promovimento)
6 dicembre 1991
N. 251
Ordinanza emessa il 6 dicembre 1991 dalla commissione tributaria
centrale di Roma sul ricorso
proposto dall'ufficio del registro di Pisa contro Maestroni Maria
Tributi in genere - Termini di prescrizione e decadenza - Proroga
(per il mancato funzionamento degli uffici finanziari) fino al
decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale il decreto con cui il Ministro delle finanze
accerta la durata dell'irregolare funzionamento degli uffici -
Mancata previsione di un termine per la emanazione del decreto di
proroga - Conseguente possibilita' per l'amministrazione
finanziaria di prorogare senza limiti i termini di prescrizione o
decadenza per la riscossione dei tributi - Creazione nei confronti
dell'amministrazione di un ingiustificato privilegio, con
incidenza sul principio di imparzialita' della pubblica
amministrazione.
(D.-L. 21 giugno 1961, n. 498, artt. 1 e 3, modificato dalla legge 28
luglio 1961, n. 770).
(Cost., artt. 3 e 97).
(092C0563)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.20 del 13-5-1992)
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