N. 251 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 dicembre 1991

N. 251 Ordinanza emessa il 6 dicembre 1991 dalla commissione tributaria centrale di Roma sul ricorso proposto dall'ufficio del registro di Pisa contro Maestroni Maria Tributi in genere - Termini di prescrizione e decadenza - Proroga (per il mancato funzionamento degli uffici finanziari) fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto con cui il Ministro delle finanze accerta la durata dell'irregolare funzionamento degli uffici - Mancata previsione di un termine per la emanazione del decreto di proroga - Conseguente possibilita' per l'amministrazione finanziaria di prorogare senza limiti i termini di prescrizione o decadenza per la riscossione dei tributi - Creazione nei confronti dell'amministrazione di un ingiustificato privilegio, con incidenza sul principio di imparzialita' della pubblica amministrazione. (D.-L. 21 giugno 1961, n. 498, artt. 1 e 3, modificato dalla legge 28 luglio 1961, n. 770). (Cost., artt. 3 e 97). (092C0563) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.20 del 13-5-1992)

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