N. 703
ORDINANZA (Atto di promovimento)
18 giugno 1992
N. 703
Ordinanza emessa il 18 giugno 1992 dal pretore di Lucca nel
procedimento penale a carico di Giulianelli Giuliano ed altro
Imposta di fabbricazione - Deposito di olii minerali - Costituzione
e/o esercizio senza la prescritta denuncia al competente U.T.I.F.
- Trattamento sanzionatorio - Determinazione del minimo edittale
nella misura dal doppio al decuplo dell'imposta relativa ai
prodotti trovati nel deposito - Previsione, nel caso, di una "pena
pecuniaria proporzionale" caratterizzata dall'essere indeterminata
nel massimo, come consentito da norma del codice penale anch'essa
percio' coinvolta nella impugnativa - Irragionevole sproporzione
tra la pena e la entita' del reato in contrasto con il principio
della funzione rieducativa della pena - Determinazione della pena
solo apparente in violazione del principio di stretta legalita'.
(Legge 2 luglio 1957, n. 474, artt. 1 e 13; c.p., art. 27).
(Cost., artt. 3 e 27, secondo comma (recte: 25, secondo comma), e
art. 27, terzo comma).
(092C1188)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.46 del 4-11-1992)
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