N. 406 SENTENZA 21 - 29 ottobre 1992

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Previdenza e assistenza- Regione Lombardia- Settori di competenza regionale- Presunta violazione- Istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di un comitato nazionale per le politiche dell'handicap- Composizione- Mancato riconoscimento dell'apporto dei rappresentanti regionali come vera e istituzionale partecipazione all'attivita' del comitato - Illegittimita' costituzionale. (Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 41, sesto comma). Previdenza e assistenza - Regione Lombardia - Attribuzioni di comuni, comunita' montane e UU.SS.LL. - Portatori di handicaps - Comunita'-alloggio e centri socio-riabilitativi - Poteri e competenze amministrativo-funzionali regionali - Presunta violazione - Difetto di motivazione - Inammissibilita' - Equilibrata soddisfazione dei diversi interessi afferenti al governo del territorio - Non fondatezza. (Legge 5 febbraio 1992, n. 104, artt. 10, primo comma, e 40, secondo comma; legge 5 febbraio 1992, n. 104, artt. 4, 10, terzo e sesto comma, 11, secondo comma, 18, quarto comma, 19, e 40, primo e secondo comma). (Cost., artt. 3, 97, 117 e 118). (092C1190) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.46 del 4-11-1992)

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