N. 410 ORDINANZA 21 - 29 ottobre 1992

Previdenza e assistenza - Pensioni I.N.P.S. - Termini di decadenza per l'impugnativa - Retroattivita' della norma - Crediti previdenziali - Ritardata liquidazione - Interessi legali - Rivalutazione - Omessa previsione - Richiamo alle decisioni della Corte di non fondatezza e di manifesta infondatezza (sentenza n. 246/1992 e ordinanza n. 376/1992) - Difetto di rilevanza della questione - Mancata conversione in legge dei dd.-ll. nn. 14 e 345 del 1992 - Manifesta infondatezza e manifesta inammissibilita'. Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. (D.-L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6, primo e secondo comma, convertito il legge 1› giugno 1991, n. 166; legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16, sesto comma; d.-l. 21 gennaio 1992, n. 14, art. 4, primo comma). (Cost., artt. 3, 38, secondo comma, 77 e 136). (092C1194) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.46 del 4-11-1992)

mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.