N. 28 SENTENZA 16 gennaio - 4 febbraio 1993

Giudizio sull'ammissibilita' della richiesta di referendum popolare. Corte costituzionale - Abrogazione dell'art. 2, comma 1, lett. e), punto 4 (i limiti e le modalita' di impiego di farmaci sostitutivi); dell'art. 72, comma 1 (E' vietato l'uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e IV, previste dall'art. 14. E' altresi' vietato qualunque impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope non autorizzato secondo le norme del presente testo unico); dell'art. 72, comma 2, limitatamente alle parole: "di cui al comma 1"; dell'art. 73, comma 1, limitatamente alle parole: "e 76"; dell'art. 75, comma 1, limitatamente alle parole: "in dose non superiore a quella media giornaliera, determinata in base ai criteri indicati al comma 1, dell'art. 78"; dell'art. 75, comma 12, limitatamente alle parole: "rendendolo edotto delle conseguenze cui puo' andare incontro. Se l'interessato non si presenta innanzi al prefetto, o dichiara di rifiutare il programma ovvero nuovamente lo interrompe senza giustificato motivo, il prefetto ne riferisce al procuratore della Repubblica presso la pretura o al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, trasmettendo gli atti ai fini dell'applicazione delle misure di cui all'art. 76. Allo stesso modo procede quando siano commessi per la terza volta i fatti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo."; dell'art. 75, comma 13, limitatamente alle parole: "e nell'art. 76"; dell'art. 76; dell'art. 78, comma 1, limitatamente alle lettere b) (le metodiche per quantificare l'assunzione abituale nelle ventiquattro ore) e c) (i limiti quantitativi massimi di principio attivo per le dosi medie giornaliere); dell'art. 80, comma 5, (Le sanzioni previste dall'art. 76 sono aumentate nella misura stabilita dal presente articolo quando ricorrono le circostanze ivi previste, eccettuata quella indicata dal comma 2); dell'art. 120, comma 5 (In ogni caso, salvo quanto previsto al comma 6, e dopo aver informato l'interessato del proprio diritto all'anonimato secondo quanto previsto dai commi 3 e 6, essi debbono inoltrare al predetto servizio una scheda sanitaria contenente le generalita' dell'interessato, la professione, il grado di istruzione, i dati anamnestici e diagnostici e i risultati degli accertamenti delle terapie praticate.); dell'art. 121, comma 1 (L'esercente la professione medica che visita o assiste persona che fa uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope deve farne segnalazione al servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio. La segnalazione avviene fermo restando l'obbligo dell'anonimato) del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossico-dipendenza" - Irrilevanza della successiva emanazione del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 3 - Ammissibilita' della richiesta di referendum popolare (093C0082) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.6 del 8-2-1993)

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