Giudizio sull'ammissibilita' della richiesta di referendum
popolare.
Corte costituzionale - Abrogazione dell'art. 2, comma 1, lett. e),
punto 4 (i limiti e le modalita' di impiego di farmaci sostitutivi);
dell'art. 72, comma 1 (E' vietato l'uso personale di sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e IV,
previste dall'art. 14. E' altresi' vietato qualunque impiego di
sostanze stupefacenti o psicotrope non autorizzato secondo le norme
del presente testo unico); dell'art. 72, comma 2, limitatamente alle
parole: "di cui al comma 1"; dell'art. 73, comma 1, limitatamente
alle parole: "e 76"; dell'art. 75, comma 1, limitatamente alle
parole: "in dose non superiore a quella media giornaliera,
determinata in base ai criteri indicati al comma 1, dell'art. 78";
dell'art. 75, comma 12, limitatamente alle parole: "rendendolo
edotto delle conseguenze cui puo' andare incontro. Se l'interessato
non si presenta innanzi al prefetto, o dichiara di rifiutare il
programma ovvero nuovamente lo interrompe senza giustificato motivo,
il prefetto ne riferisce al procuratore della Repubblica presso la
pretura o al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i
minorenni, trasmettendo gli atti ai fini dell'applicazione delle
misure di cui all'art. 76. Allo stesso modo procede quando siano
commessi per la terza volta i fatti di cui ai commi 1 e 2 del
presente articolo."; dell'art. 75, comma 13, limitatamente alle
parole: "e nell'art. 76"; dell'art. 76; dell'art. 78, comma 1,
limitatamente alle lettere b) (le metodiche per quantificare
l'assunzione abituale nelle ventiquattro ore) e c) (i limiti
quantitativi massimi di principio attivo per le dosi medie
giornaliere); dell'art. 80, comma 5, (Le sanzioni previste dall'art.
76 sono aumentate nella misura stabilita dal presente articolo quando
ricorrono le circostanze ivi previste, eccettuata quella indicata dal
comma 2); dell'art. 120, comma 5 (In ogni caso, salvo quanto
previsto al comma 6, e dopo aver informato l'interessato del proprio
diritto all'anonimato secondo quanto previsto dai commi 3 e 6, essi
debbono inoltrare al predetto servizio una scheda sanitaria
contenente le generalita' dell'interessato, la professione, il grado
di istruzione, i dati anamnestici e diagnostici e i risultati degli
accertamenti delle terapie praticate.); dell'art. 121, comma 1
(L'esercente la professione medica che visita o assiste persona che
fa uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope deve farne
segnalazione al servizio pubblico per le tossicodipendenze competente
per territorio. La segnalazione avviene fermo restando l'obbligo
dell'anonimato) del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 "Testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossico-dipendenza" - Irrilevanza della successiva emanazione del
decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 3 - Ammissibilita' della richiesta
di referendum popolare
(093C0082)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.6 del 8-2-1993)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.