N. 29 SENTENZA 16 gennaio - 4 febbraio 1993

Giudizio sull'ammissibilita' della richiesta di referendum popolare. Corte costituzionale - Abrogazione degli artt. 24, 40, 43, 53, 81, 88 (per le parti contraddistinte con i numeri da 1 a 12), del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382); dell'art. 58 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, in collegamento, per quanto attiene al n. 4 dello stesso articolo e limitatamente all'Ente nazionale italiano per il turismo, con l'art. 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, per la parte che prevede la sottoposizione di tale Ente alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo; dell'art. 71 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ad eccezione del primo comma, lett. h) e - limitatamente al primo comma, lett. d), dello stesso articolo - anche dell'art. 4, primo comma, della legge 15 gennaio 1991, n. 30; dell'art. 102 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, cosi' come integrato dall'art. 2, primo comma, lett. c), della legge 8 luglio 1986, n. 349; dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nelle parti contraddistinte dalle lettere a), b), c), d), e), f), h), i), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t) - Mancanza di chiarezza e di omogeneita' del quesito referendario - Inammissibilita' della richiesta di referendum popolare (093C0083) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.6 del 8-2-1993)

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