N. 5
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
2 febbraio 1993
N. 5
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 2 febbraio 1993 (della provincia autonoma di Bolzano)
Finanza pubblica allargata - Interventi urgenti in materia di finanza
pubblica - Riduzione per le province autonome di Trento e di
Bolzano, per l'anno 1993, del 42 per cento delle risorse
provenienti dal Fondo sanitario nazionale o dall'attribuzione dei
contributi sanitari - Conferma per gli anni successivi al 1993
delle aliquote di riduzione di cui all'art. 4, undicesimo comma,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412 - Asserita violazione della
sfera di autonomia finanziaria della provincia di Bolzano non
giustificabile (come viceversa e' stato ritenuto per analoghe
riduzioni operate con la suddetta legge n. 412/1991, parimenti
impugnata, dalla Corte costituzionale con sentenza n. 356/1992,
sul presupposto del carattere provvisorio delle riduzioni stesse
in attesa dell'emanazione della legge di "riforma sanitaria") in
quanto con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e'
stata disciplinata la "riforma sanitaria" stessa - Ingiustificata
disparita' di trattamento delle province autonome rispetto alle
regioni di diritto comune, nonche' alle regioni a statuto
speciale, per le quali la riduzione opera in misura inferiore -
Violazione del principio di copertura finanziaria per l'accollo
alla provincia autonoma dell'onere finanziario derivante dalla
riduzione dei fondi e contributi - Riferimento alle sentenze della
Corte costituzionale nn. 307/1983, 254/1984, 505/1989, 381/1990 e
356/1992.
(Legge 23 dicembre 1992, n. 498, art. 8, primo comma).
(Cost., artt. 3, 81, 116 e 119; statuto Trentino Alto-Adige, artt. 8,
9, 16, 69 e seguenti titolo sesto, 78, 104 e 107).
(093C0093)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.7 del 10-2-1993)
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