N. 5 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 2 febbraio 1993

N. 5 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 2 febbraio 1993 (della provincia autonoma di Bolzano) Finanza pubblica allargata - Interventi urgenti in materia di finanza pubblica - Riduzione per le province autonome di Trento e di Bolzano, per l'anno 1993, del 42 per cento delle risorse provenienti dal Fondo sanitario nazionale o dall'attribuzione dei contributi sanitari - Conferma per gli anni successivi al 1993 delle aliquote di riduzione di cui all'art. 4, undicesimo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 - Asserita violazione della sfera di autonomia finanziaria della provincia di Bolzano non giustificabile (come viceversa e' stato ritenuto per analoghe riduzioni operate con la suddetta legge n. 412/1991, parimenti impugnata, dalla Corte costituzionale con sentenza n. 356/1992, sul presupposto del carattere provvisorio delle riduzioni stesse in attesa dell'emanazione della legge di "riforma sanitaria") in quanto con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e' stata disciplinata la "riforma sanitaria" stessa - Ingiustificata disparita' di trattamento delle province autonome rispetto alle regioni di diritto comune, nonche' alle regioni a statuto speciale, per le quali la riduzione opera in misura inferiore - Violazione del principio di copertura finanziaria per l'accollo alla provincia autonoma dell'onere finanziario derivante dalla riduzione dei fondi e contributi - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 307/1983, 254/1984, 505/1989, 381/1990 e 356/1992. (Legge 23 dicembre 1992, n. 498, art. 8, primo comma). (Cost., artt. 3, 81, 116 e 119; statuto Trentino Alto-Adige, artt. 8, 9, 16, 69 e seguenti titolo sesto, 78, 104 e 107). (093C0093) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.7 del 10-2-1993)

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