N. 123 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 gennaio 1993

N. 123 Ordinanza emessa il 15 gennaio 1993 dal pretore di Livorno nel procedimento civile vertente tra Marmugi Pieranna e l'I.N.A.I.L. Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Obbligo dei lavoratori di rivolgersi esclusivamente agli istituti di patronato e di assistenza sociale, ai fini della tutela ed assistenza, per il conseguimento in via amministrativa di prestazioni previdenziali, nonche' per la rappresentanza davanti agli organi di liquidazione di dette prestazioni - Ritenuto conseguente irragionevole impedimento, in mancanza di intervento di tali istituti, nei casi in cui (come nella specie) la norma si applichi per la omessa indicazione, da parte di un lavoratore infortunato, di un "medico di patronato", del conseguimento delle provvidenze previste per il caso di infortunio - Incidenza sull'esercizio del diritto inviolabile del lavoratore infortunato alla scelta di un proprio medico mandatario - Ingiustificata disparita' di trattamento tra i lavoratori secondo che richiedano o meno l'intervento di un istituto di patronato. (D.Lgs. 29 luglio 1947, n. 804, art. 1, primo comma). (Cost., artt. 2, 3, 32 e 38). (093C0245) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.13 del 24-3-1993)

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