N. 123
ORDINANZA (Atto di promovimento)
15 gennaio 1993
N. 123
Ordinanza emessa il 15 gennaio 1993 dal pretore di Livorno nel
procedimento civile vertente tra Marmugi Pieranna e l'I.N.A.I.L.
Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Obbligo dei
lavoratori di rivolgersi esclusivamente agli istituti di patronato e
di assistenza sociale, ai fini della tutela ed assistenza, per il
conseguimento in via amministrativa di prestazioni previdenziali,
nonche' per la rappresentanza davanti agli organi di liquidazione di
dette prestazioni - Ritenuto conseguente irragionevole impedimento,
in mancanza di intervento di tali istituti, nei casi in cui (come
nella specie) la norma si applichi per la omessa indicazione, da
parte di un lavoratore infortunato, di un "medico di patronato", del
conseguimento delle provvidenze previste per il caso di infortunio -
Incidenza sull'esercizio del diritto inviolabile del lavoratore
infortunato alla scelta di un proprio medico mandatario -
Ingiustificata disparita' di trattamento tra i lavoratori secondo che
richiedano o meno l'intervento di un istituto di patronato.
(D.Lgs. 29 luglio 1947, n. 804, art. 1, primo comma).
(Cost., artt. 2, 3, 32 e 38).
(093C0245)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.13 del 24-3-1993)
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