N. 9
RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE
15 marzo 1993
N. 9
Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 15
marzo 1993 (della regione Emilia-Romagna)
Previdenza e assistenza sociale - Sospensione dei pensionamenti
anticipati degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di
previdenza, ai sensi del d.l. 1½ settembre 1992, n. 384 (convertito
in legge 14 novembre 1992, n. 438) - Deroga per le pensioni dei
dipendenti che abbiano presentato domanda di dimissioni accolta dai
competenti organi anteriormente alla data di entrata in vigore del
decreto - Interpretazione con la circolare impugnata della norma in
questione nel senso che l'accettazione delle dimissioni debba essere
manifestata in modo formale - Contrasto di detta interpretazione in
materia con la normativa della regione Emilia-Romagna (leggi nn. 25 e
26 del 20 luglio 1973) che prevede l'istituto del silenzio assenso
per effetto del quale le dimissioni si intendono accettate se la
giunta non ha provveduto a comunicare al dipendente l'accettazione o
il rifiuto entro trenta giorni dalla domanda - Invasione della sfera
di competenza regionale in materia di stato giuridico e rapporto di
impiego del personale dipendente come disciplinato anche dalla legge
quadro sul pubblico impiego n. 93/1983 - Riferimenti alle sentenze
della Corte costituzionale nn. 40/1972 e 65/1982 - Istanza di
sospensione.
(Circolare del Ministero del tesoro 23 dicembre 1992, n. 13).
(Cost., art. 117).
(093C0270)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.13 del 24-3-1993)
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