N. 131 SENTENZA 25 marzo - 1 aprile 1993

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Lavoro - Assunzioni obbligatorie - Contravvenzioni all'obbligo - Definizione in via amministrativa - Procedura - Ingiustificata sospensione della relativa azione penale in caso di ritardo - Potere del prefetto di provvedere indipendentemente dall'acquisizione del parere della commissione provinciale per il collocamento - Insussistenza di ostacoli all'esercizio dell'azione penale - Non fondatezza. (Legge 2 aprile 1968, n. 482, art. 24). (Cost., art. 112). (093C0327) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.15 del 7-4-1993)

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