N. 137 SENTENZA 31 marzo - 1 aprile 1993

Giudizio sull'ammissibilita' della richiesta di referendum popolare. Corte costituzionale - Abrogazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17 e 18 della legge 1› marzo 1986, n. 64 (Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno) - Sopravvenuta estensione del quesito referendario - Mantenimento della matrice razionalmente unitaria - Ammissibilita' della richiesta di referendum popolare, come modificata per effetto dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum del 16 marzo 1993, per l'abrogazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17 e 18 della legge 1› marzo 1986, n. 64 (Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), nonche' degli artt. 1, commi 1, 1-bis, e 5 del d.-l. 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, con legge 19 dicembre 1992, n. 488 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.-l. 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge 1› marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attivita' produttive), nonche', infine, dell'art. 4 della legge 19 dicembre 1992, n. 488, limitatamente alle parole: "ferme restanto le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 1, primo comma, della legge 1› marzo 1986, n. 64 e l'applicazione fino al 31 dicembre 1993 delle norme di cui all'art. 17, primo e decimo comma, della legge medesima" (093C0333) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.15 del 7-4-1993)

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