Giudizio sull'ammissibilita' della richiesta di referendum popolare.
Corte costituzionale - Abrogazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 16, 17 e 18 della legge 1 marzo 1986, n. 64 (Disciplina organica
dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno) - Sopravvenuta
estensione del quesito referendario - Mantenimento della matrice
razionalmente unitaria - Ammissibilita' della richiesta di referendum
popolare, come modificata per effetto dell'ordinanza dell'Ufficio
centrale per il referendum del 16 marzo 1993, per l'abrogazione degli
artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17 e 18 della legge 1 marzo 1986,
n. 64 (Disciplina organica dell'intervento straordinario nel
Mezzogiorno), nonche' degli artt. 1, commi 1, 1-bis, e 5 del d.-l. 22
ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, con legge 19
dicembre 1992, n. 488 (Conversione in legge, con modificazioni, del
d.-l. 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge 1 marzo
1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento
straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle
attivita' produttive), nonche', infine, dell'art. 4 della legge 19
dicembre 1992, n. 488, limitatamente alle parole: "ferme restanto le
autorizzazioni di spesa di cui all'art. 1, primo comma, della legge
1 marzo 1986, n. 64 e l'applicazione fino al 31 dicembre 1993 delle
norme di cui all'art. 17, primo e decimo comma, della legge medesima"
(093C0333)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.15 del 7-4-1993)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.