N. 232
ORDINANZA (Atto di promovimento)
4 marzo 1993
N. 232
Ordinanza emessa il 4 marzo 1993 dalla corte di appello di Lecce
nel procedimento civile vertente tra Matteo Pasquale ed altra e
comune di Lecce
Espropriazione per pubblico interesse - Espropriazioni per la
realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri
enti pubblici - Determinazione dell'indennita' di esproprio per le
aree edificabili in base alla media tra il valore dei terreni ed
il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo
cosi' determinato del quaranta per cento - Esclusione
dell'applicazione di detta disciplina ai procedimenti per i quali
l'indennita' predetta sia stata accettata dalle parti o sia
divenuta non impugnabile o sia stata definita con sentenza passata
in giudicato alla data di entrata in vigore della norma impugnata
- Ingiustificato deteriore trattamento dell'espropriato che agisce
giudizialmente rispetto a quello che ricorre alla cessione
volontaria del bene espropriato, con conseguente incidenza sul
diritto di difesa in giudizio - Violazione del principio,
affermato nella giurisprudenza della Corte, che l'indennizzo debba
costituire un serio ristoro dell'espropriazione - Riferimento alla
sentenza della Corte costituzionale n. 231/1984.
(Legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 5-bis).
(Cost., artt. 3, 24 e 42).
(093C0529)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.22 del 26-5-1993)
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