N. 232 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 marzo 1993

N. 232 Ordinanza emessa il 4 marzo 1993 dalla corte di appello di Lecce nel procedimento civile vertente tra Matteo Pasquale ed altra e comune di Lecce Espropriazione per pubblico interesse - Espropriazioni per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici - Determinazione dell'indennita' di esproprio per le aree edificabili in base alla media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo cosi' determinato del quaranta per cento - Esclusione dell'applicazione di detta disciplina ai procedimenti per i quali l'indennita' predetta sia stata accettata dalle parti o sia divenuta non impugnabile o sia stata definita con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della norma impugnata - Ingiustificato deteriore trattamento dell'espropriato che agisce giudizialmente rispetto a quello che ricorre alla cessione volontaria del bene espropriato, con conseguente incidenza sul diritto di difesa in giudizio - Violazione del principio, affermato nella giurisprudenza della Corte, che l'indennizzo debba costituire un serio ristoro dell'espropriazione - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 231/1984. (Legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 5-bis). (Cost., artt. 3, 24 e 42). (093C0529) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.22 del 26-5-1993)

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