N. 294 ORDINANZA 23 - 24 giugno 1993

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) - Istanza di rimborso - Ricorso avverso il silenzio-rifiuto dell'intendenza di finanza - Trattamenti di pensione corrisposta al personale del pubblico impiego relativamente alla riliquidazione delle denunce dei redditi per gli anni 1988 e 1989 - Abbattimento al 60% della base imponibile - Esclusione - Richiamo alla ordinanza istruttoria della Corte del 22 maggio 1992 - Differenziazione del regime giuridico degli assegni vitalizi dovuti ai parlamentari cessati dalla carica da quello delle pensioni ordinarie spettanti ai pubblici dipendenti collocati a riposo - Pregiudizialita' della valutazione della legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma sesto- bis, della legge 27 aprile 1989, n. 154 - Necessita' di sollevare incidentalmente tale questione di legittimita' - Disposizione della trattazione della questione innanzi alla medesima Corte costituzionale. (Legge 27 aprile 1989, n. 154, art. 2, comma sesto- bis). (Cost., artt. 3 e 53, primo comma). (093C0723) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.27 del 30-6-1993)

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