Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) - Istanza di
rimborso - Ricorso avverso il silenzio-rifiuto dell'intendenza di
finanza - Trattamenti di pensione corrisposta al personale del
pubblico impiego relativamente alla riliquidazione delle denunce dei
redditi per gli anni 1988 e 1989 - Abbattimento al 60% della base
imponibile - Esclusione - Richiamo alla ordinanza istruttoria della
Corte del 22 maggio 1992 - Differenziazione del regime giuridico
degli assegni vitalizi dovuti ai parlamentari cessati dalla carica da
quello delle pensioni ordinarie spettanti ai pubblici dipendenti
collocati a riposo - Pregiudizialita' della valutazione della
legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma sesto- bis, della
legge 27 aprile 1989, n. 154 - Necessita' di sollevare
incidentalmente tale questione di legittimita' - Disposizione della
trattazione della questione innanzi alla medesima Corte
costituzionale.
(Legge 27 aprile 1989, n. 154, art. 2, comma sesto- bis).
(Cost., artt. 3 e 53, primo comma).
(093C0723)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.27 del 30-6-1993)
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