N. 383
ORDINANZA (Atto di promovimento)
4 novembre 1992- 22 giugno 1993
N. 383
Ordinanza emessa il 4 novembre 1992 (pervenuta alla Corte
costituzionale il 22 giugno 1993) dal tribunale amministrativo
regionale della Toscana sul ricorso proposto dalla Cassa di Risparmio
di Pisa contro il Ministero del tesoro ed altro
Banca - Enti creditizi istituiti in enti pubblici - Obbligo di
prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un
quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di
funzionamento e dell'accantonamento obbligatorio, venga destinata
alla costituzione di fondi speciali presso le regioni, al fine di
istituire per il tramite degli enti locali, centri di servizio a
disposizione delle organizzazioni di volontariato e da queste
gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attivita'
- Deteriore trattamento degli istituti di credito tenuti alla
contribuzione in questione rispetto agli altri istituti di credito
con incidenza sulla liberta' di iniziativa economica per la
mancanza di discrezionalita' circa la destinazione dei fondi
nonche' sui principi della capacita' contributiva, della tutela
del risparmio, di copertura finanziaria e di imparzialita' e buon
andamento della pubblica amministrazione.
(Legge 11 agosto 1991, n. 266, art. 15, primo e secondo comma).
(Cost., artt. 2, 3, 24, 41, 47, 53, 81 e 97).
(093C0757)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.29 del 14-7-1993)
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