N. 323 SENTENZA 11 giugno - 21 luglio 1993

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Locazione di immobili urbani - Uso abitativo - Finita locazione - Stipulazione dei c.d. patti in deroga - Modalita' - Prevista obbligatoria assistenza delle organizzazioni dei proprietari e dei conduttori - Irragionevole imposizione di onerose prestazioni ai cittadini con ingiusta diminuzione della capacita' di agire a tutela dei propri diritti - Difetto di rilevanza - Inammissibilita' della questione. (D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 11, secondo comma). (Cost., artt. 3, 18, 23 e 24). Locazione di immobili urbani - Uso abitativo - Proroga biennale del contratto - Operativita' anche in assenza di trattative per la stipulazione di un nuovo contratto - Disparita' di trattamento tra contratti con scadenza anteriore al 14 agosto 1992 e quelli con scadenza successiva - Irragionevole compressione dei diritti di difesa e di proprieta' - Esclusione - Riconoscimento del diritto di recesso del locatore, anche in costanza di proroga, in caso di comprovata necessita' - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione. (D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 11, comma 2-bis). (Cost., artt. 3, 24 e 42). Locazione di immobili urbani - Uso abitativo - Proroga biennale del contratto - Esercizio del diritto di recesso del locatore - Omessa previsione di una specifica procedura - Compressione del diritto di difesa - Esclusione - Non fondatezza. (D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 11, comma 2-bis). (Cost., art. 24, primo comma). (093C0836) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.31 del 28-7-1993)

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