Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Locazione di immobili urbani - Uso abitativo - Finita locazione -
Stipulazione dei c.d. patti in deroga - Modalita' - Prevista
obbligatoria assistenza delle organizzazioni dei proprietari e dei
conduttori - Irragionevole imposizione di onerose prestazioni ai
cittadini con ingiusta diminuzione della capacita' di agire a tutela
dei propri diritti - Difetto di rilevanza - Inammissibilita' della
questione.
(D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, in
legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 11, secondo comma).
(Cost., artt. 3, 18, 23 e 24).
Locazione di immobili urbani - Uso abitativo - Proroga biennale del
contratto - Operativita' anche in assenza di trattative per la
stipulazione di un nuovo contratto - Disparita' di trattamento tra
contratti con scadenza anteriore al 14 agosto 1992 e quelli con
scadenza successiva - Irragionevole compressione dei diritti di
difesa e di proprieta' - Esclusione - Riconoscimento del diritto di
recesso del locatore, anche in costanza di proroga, in caso di
comprovata necessita' - Non fondatezza nei sensi di cui in
motivazione.
(D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, in
legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 11, comma 2-bis).
(Cost., artt. 3, 24 e 42).
Locazione di immobili urbani - Uso abitativo - Proroga biennale del
contratto - Esercizio del diritto di recesso del locatore - Omessa
previsione di una specifica procedura - Compressione del diritto di
difesa - Esclusione - Non fondatezza.
(D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, in
legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 11, comma 2-bis).
(Cost., art. 24, primo comma).
(093C0836)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.31 del 28-7-1993)
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