N. 407 SENTENZA 5 - 23 novembre 1993

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Titoli di credito - Assegno bancario - Disciplina sanzionatoria - Previsione che la prova dell'avvenuto pagamento debba essere fornita in sede penale mediante quietanza del portatore con firma autenticata o attestazione del pubblico ufficiale che ha ricevuto il pagamento, ovvero attestazione dell'azienda di credito comprovante l'effettuazione del deposito vincolato - Irragionevolezza del limite alla prova - Vulnerazione del diritto di difesa - Illegittimita' costituzionale - Inammissibilita'. (Legge 15 dicembre 1990, n. 386, artt. 8, terzo comma, e 11, primo comma). (Cost., artt. 3 e 24, secondo comma). (093C1183) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.49 del 1-12-1993)

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