Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Titoli di credito - Assegno bancario - Disciplina sanzionatoria -
Previsione che la prova dell'avvenuto pagamento debba essere fornita
in sede penale mediante quietanza del portatore con firma autenticata
o attestazione del pubblico ufficiale che ha ricevuto il pagamento,
ovvero attestazione dell'azienda di credito comprovante
l'effettuazione del deposito vincolato - Irragionevolezza del limite
alla prova - Vulnerazione del diritto di difesa - Illegittimita'
costituzionale - Inammissibilita'.
(Legge 15 dicembre 1990, n. 386, artt. 8, terzo comma, e 11, primo
comma).
(Cost., artt. 3 e 24, secondo comma).
(093C1183)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.49 del 1-12-1993)
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