N. 446 ORDINANZA 2 - 16 dicembre 1993

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Responsabilita' civile - Regione Lombardia - Spese di spedalita' - Recupero - Presunta violazione del diritto di difesa - Identica questione gia' dichiarata inammissibile dalla Corte (confr. ordinanza n. 320/1993 e sentenza n. 304/1986) - Inapplicabilita' nel giudizio a quo delle norme regionali impugnate - Manifesta inammissibilita'. (Legge regione Lombardia 8 luglio 1989, n. 27, art. 1, nella parte in cui modifica l'art. 16, terzo comma, ultima parte, della legge regionale 15 gennaio 1975, n.5). (Cost., artt. 3, 24, 108 e 117). (093C1262) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.52 del 22-12-1993)

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