N. 31
ORDINANZA (Atto di promovimento)
10 novembre 1993
N. 31
Ordinanza emessa il 10 novembre 1993 dal tribunale amministrativo
regionale per l'Umbria sul ricorso proposto da Associazione della
proprieta' edilizia di Perugia ed altro contro il comune di Perugia
ed altro
Catasto - Ripristino fino al 31 dicembre 1993 del sistema di
determinazione delle tariffe d'estimo sulla base del parametro
della redditivita' anziche' su quello del valore commerciale cosi'
come era previsto dal d.m. 27 settembre 1991 annullato dal t.a.r.
Lazio con sentenza n. 1184/1992 - Straripamento del potere
legislativo nel campo istituzionalmente riservato al potere
giudiziario - Adozione dello strumento del decreto-legge in
assenza dei requisiti di necessita' ed urgenza - Violazione dei
principi di uguaglianza e di capacita' contributiva per
l'imposizione ai contribuenti, sia pure in via provvisoria, del
pagamento di imposte nella misura stabilita con atti
amministrativi - Incidenza sul diritto di difesa in giudizio.
Tributi in genere - I.C.I. - Determinazione in base al patrimonio
immobiliare lordo del contribuente anziche' al reddito
effettivamente ricavato - Incidenza sui principi di uguaglianza e
di capacita' contributiva nonche' sul diritto di proprieta'.
(Legge 24 marzo 1993, n. 75, art. 2, primo comma; d.lgs. 30 dicembre
1992, n. 504, art. 5, primo, secondo e quarto comma; legge 23
ottobre 1992, n. 421, art. 4; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504,
cap. I).
(Cost., artt. 3, 24, 53, 55, 70, 77, 92, 97, 101, 102, 104, 108 e
113).
(094C0081)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.8 del 16-2-1994)
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