Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Magistrati - Trattamento economico - Riallineamento di livello
stipendiale - Soppressione con efficacia retroattiva - Identica
questione gia' dichiarata infondata dalla Corte (sentenza n. 6/1994)
- Intrinseca irrazionalita' e creazione di diseguaglianze
nell'applicazione pratica dell'istituto - Manifesta infondatezza.
(D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 2, quarto comma, convertito in
legge 8 agosto 1992, n. 359, cosi' come interpretato dall'art. 7,
settimo comma, del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla
legge 14 novembre 1992, n. 438).
(Cost., artt. 3 e 97).
(094C0355)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.15 del 6-4-1994)
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