N. 240 SENTENZA 8 - 10 giugno 1994

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - Pensioni a carico dell'I.N.P.S. - Concorso di due o piu' pensioni integrate o integrabili al trattamento minimo, delle quali una sola conserva il diritto all'integrazione - Rispetto dei limiti reddituali previsti alla data del 30 settembre 1983 - Previsione della riconduzione all'importo a calcolo dell'altra o delle altre pensioni non piu' integrabili, anziche' il mantenimento di esse nell'importo spettante alla data indicata, fino ad assorbimento negli aumenti della pensione-base derivanti dalla perequazione automatica - Violazione dei principi di uguaglianza e di assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita - Illegittimita' costituzionale - Limitazione della cristallizzazione alla pensione principale - Ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco - Inammissibilita'. (Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiduesimo comma; d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, settimo comma). (Cost., artt. 3, 38, secondo comma, e 101) (094C0710) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.25 del 15-6-1994)

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