Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Previdenza e assistenza - Pensioni a carico dell'I.N.P.S. - Concorso
di due o piu' pensioni integrate o integrabili al trattamento minimo,
delle quali una sola conserva il diritto all'integrazione - Rispetto
dei limiti reddituali previsti alla data del 30 settembre 1983 -
Previsione della riconduzione all'importo a calcolo dell'altra o
delle altre pensioni non piu' integrabili, anziche' il mantenimento
di esse nell'importo spettante alla data indicata, fino ad
assorbimento negli aumenti della pensione-base derivanti dalla
perequazione automatica - Violazione dei principi di uguaglianza e di
assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita -
Illegittimita' costituzionale - Limitazione della cristallizzazione
alla pensione principale - Ragionevole bilanciamento degli interessi
in gioco - Inammissibilita'.
(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiduesimo comma; d.-l.
12 settembre 1983, n. 463, art. 6, settimo comma).
(Cost., artt. 3, 38, secondo comma, e 101)
(094C0710)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.25 del 15-6-1994)
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