Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Sanita' pubblica - Riconoscimento degli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico e relativa revoca - Previsto parere della
Conferenza Stato-regioni - Mancata previsione del parere delle
regioni direttamente interessate - Conseguente sottrazione di una
competenza consultiva regionale - Contrasto con i principi della
legge delega - Illegittimita' costituzionale parziale.
(D.-Lgs. 30 giugno 1993, n. 269, art. 2, secondo comma).
(Cost., artt. 76 e 117, in relazione alla legge 23 ottobre 1992, n.
421).
Sanita' pubblica - Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico - Estensione per legge delle loro finalita' di ricerca
non solo nel campo medico ma anche in quello dell'organizzazione e
gestione dei servizi sanitari - Qualificazione, ex lege, delle
strutture e dei presidi ospedalieri come ospedali di rilievo
nazionale e di alta specializzazione - Lamentato eccesso di delega -
Esclusione - Desumibilita' dei principi direttivi della legge di
delega del suo intero testo - Contestata previsione di un obbligo per
la regione di finanziamento di istituti sul cui riconoscimento,
organizzazione e gestione non ha influenza - Esclusione -
Partecipazione delle regioni al riconoscimento e, per la parte
assistenziale, alla gestione degli istituti - Non fondatezza delle
quetioni.
(D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 269, art. 1, primo e terzo comma).
(Cost., artt. 76, 117, 118 e 119, in relazione alla legge 23 ottobre
1992, n. 421).
Sanita' pubblica - Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico - Attivita' di controllo esercitata dal Ministro della
sanita' - Previsto regolamento governativo per la disciplina degli
atti e dei relativi procedimenti da sottoporre al controllo - Mancato
coinvolgimento della regione - Esclusione - Attribuzione dei poteri
di controllo in rapporto alle rispettive competenze - Spettanza alla
regione di quelle attinenti all'assistenza - Non fondatezza della
questione.
(D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 269, art. 2, commi primo, lett. c), e
terzo, lett. d)).
(Cost., artt. 117, 118 e 119).
Sanita' pubblica - Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico - Contestata previsione di un finanziamento a carico
della regione senza corrispondente possibilita' di programmazione e
di controllo per l'attivita' sanitaria - Conseguente lamentata
lesione dei principi della delega e delle competenze regionali -
Esclusione - Ripartizione del regime finanziario secondo le
rispettive competenze - Attribuzione in percentuale (max 80 per
cento) del finanziamento alla regione per la parte assistenziale in
misura determinata dalla stessa - Non fondatezza della questione.
(D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 269, art. 6, terzo e quinto comma).
(Cost., artt. 76, 117, 118 e 119, in relazione alla legge 23 ottobre
1992, n. 421).
Sanita' pubblica - Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico - Possibilita' di adozione da parte del Governo di
provvedimenti, anche in assenza del previsto parere della Conferenza
Stato-regioni, decorso il termine di sessanta giorni dalla richiesta
- Lamentata mancanza di garanzie procedimentali per le regioni -
Esclusione - Sussistenza, per il Governo, anche in assenza di una
esplicita previsione, in base al principio di leale collaborazione,
di un dovere di correttezza riguardo alla tempestiva convocazione
della Conferenza, e di un obbligo di motivazione in rapporto alla
mancata espressione del parere o dell'intesa - Non fondatezza della
questione.
(D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 269, art. 7, primo e settimo comma).
(Cost., artt. 117, 118 e 119).
(094C0890)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.32 del 3-8-1994)
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