Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Sanita' pubblica - Regione Trentino-Alto Adige - Riordino della
disciplina in materia - Qualificazione come norme fondamentali di
riforma economico-sociale della Repubblica di tutte le disposizioni
introdotte dagli artt. 1, primo e quarto comma; 6, primo e secondo
comma; 10, 11, 12, 13 e 14, primo comma; 15, 16, 17 e 18 del d.lgs.
30 dicembre 1992, n. 502 (come modificato dal d.lgs. 7 dicembre 1993,
n. 517) e non dei soli principi da esse desumibili Violazione del
principio per cui, ai fini dell'individuazione dei principi di
riforma economico-sociale, non e' sufficiente la qualificazione
operata dal legislatore ma occorre verificare gli aspetti sostanziali
della normativa (cfr. sentenze nn. 219/1984, 355/1993, 349/1991,
85/1990, 1033/1988, 99/1987) Illegittimita' costituzionale parziale -
Assorbimento di altri profili.
(D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 19, secondo comma, come
sostituito dal d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, art. 20).
(Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, primo
comma, n. 29; 9, primo comma, n. 10; 16; Cost., art. 76, in relazione
alla legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 1, primo comma)
(094C0897)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.32 del 3-8-1994)
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