N. 180 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 gennaio 1995

N. 180 Ordinanza emessa il 3 gennaio 1995 dalla commissione tributaria di primo grado di Firenze sul ricorso proposto da Iannucci Nino contro la Direzione regionale delle entrate di Firenze Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.PE.F.) - Trattamento di fine rapporto corrisposto ai medici dell'E.N.P.A.M. - Tassabilita' - Mancata previsione della sottrazione all'imposta della quota percentuale del t.f.r. corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra i contributi posti a carico del dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale versato al Fondo di previdenza dell'Ente, come stabilito dalla Corte costituzionale per l'indennita' di buonuscita corrisposta dall'E.N.P.A.S. (sentenza n. 178/1986) nonche' per i trattamenti di fine rapporto dei dipendenti degli enti locali (sentenza n. 877/1988) e del personale telefonico statale (sentenza n. 513/1990) - Incidenza sul principio della capacita' contributiva. (D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 89, ultimo comma, e 140, ultimo comma). (Cost., art. 53). (095C0380) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.14 del 5-4-1995)

mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.