N. 180
ORDINANZA (Atto di promovimento)
3 gennaio 1995
N. 180
Ordinanza emessa il 3 gennaio 1995 dalla commissione tributaria di
primo grado di Firenze sul ricorso proposto da Iannucci Nino contro
la Direzione regionale delle entrate di Firenze
Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.PE.F.) - Trattamento
di fine rapporto corrisposto ai medici dell'E.N.P.A.M. -
Tassabilita' - Mancata previsione della sottrazione all'imposta
della quota percentuale del t.f.r. corrispondente al rapporto
esistente, alla data del collocamento a riposo, tra i contributi
posti a carico del dipendente e l'aliquota complessiva del
contributo previdenziale versato al Fondo di previdenza dell'Ente,
come stabilito dalla Corte costituzionale per l'indennita' di
buonuscita corrisposta dall'E.N.P.A.S. (sentenza n. 178/1986)
nonche' per i trattamenti di fine rapporto dei dipendenti degli
enti locali (sentenza n. 877/1988) e del personale telefonico
statale (sentenza n. 513/1990) - Incidenza sul principio della
capacita' contributiva.
(D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 89, ultimo comma, e 140,
ultimo comma).
(Cost., art. 53).
(095C0380)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.14 del 5-4-1995)
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