N. 16 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 30 marzo 1995

N. 16 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 30 marzo 1995 (del Presidente del Consiglio dei Ministri) Regione Puglia - Artigianato - Modificazioni all'art. 1 della legge regionale 4 maggio 1990, n. 18, e all'art. 9, secondo comma, lett. b), della legge regionale 17 gennaio 1988 - Previsione che le commissioni provinciali e regionali per l'artigianato durino in carica fino alla data di conclusione del procedimento elettorale previsto al titolo terzo, capo primo, della legge regionale 17 gennaio 1988, n. 2, e, comunque, non oltre quanto stabilito dal comma primo degli artt. 8 e 9 stessa legge, i quali prevedono la durata in carica per cinque anni delle su citate commissioni - Conseguente lamentata esclusione della proroga di detti organi amministrativi oltre i termini di scadenza contrariamente a quanto stabilito dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, che prevede la proroga degli organi amministrativi fino a quarantacinque giorni dalla loro scadenza - Mancata riapprovazione a maggioranza assoluta, dopo il rinvio per riesame, della legge impugnata. (Delibera legislativa della regione Puglia riapprovata il 28 febbraio 1995). (Cost., art. 127, quarto comma). (095C0408) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.17 del 26-4-1995)

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