N. 16
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
30 marzo 1995
N. 16
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 30 marzo 1995 (del Presidente del Consiglio dei
Ministri)
Regione Puglia - Artigianato - Modificazioni all'art. 1 della legge
regionale 4 maggio 1990, n. 18, e all'art. 9, secondo comma, lett.
b), della legge regionale 17 gennaio 1988 - Previsione che le
commissioni provinciali e regionali per l'artigianato durino in
carica fino alla data di conclusione del procedimento elettorale
previsto al titolo terzo, capo primo, della legge regionale 17
gennaio 1988, n. 2, e, comunque, non oltre quanto stabilito dal
comma primo degli artt. 8 e 9 stessa legge, i quali prevedono la
durata in carica per cinque anni delle su citate commissioni -
Conseguente lamentata esclusione della proroga di detti organi
amministrativi oltre i termini di scadenza contrariamente a quanto
stabilito dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, che prevede la
proroga degli organi amministrativi fino a quarantacinque giorni
dalla loro scadenza - Mancata riapprovazione a maggioranza
assoluta, dopo il rinvio per riesame, della legge impugnata.
(Delibera legislativa della regione Puglia riapprovata il 28 febbraio
1995).
(Cost., art. 127, quarto comma).
(095C0408)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.17 del 26-4-1995)
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