N. 356 SENTENZA 13 - 24 luglio 1995

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Forze armate - Sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica - Procedimento per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari di Stato - Obbligo di nominare d'ufficio un difensore che assista l'incolpato dinanzi alla commissione di disciplina, quando questi non lo abbia designato - Mancata previsione - Asserita violazione dei principi di ragionevolezza e di eguaglianza e del diritto di difesa - Esclusione - Non comparabilita' con la norma, per cui la presenza di un difensore e' sempre assicurata, applicabile nel procedimento per l'irrogazione della sanzione disciplinare (che a differenza della sanzione disciplinare di Stato incide sulla liberta' personale) della consegna di rigore - Possibilita' di contraddittorio e di difesa anche in mancanza della obbligatorieta' dell'assistenza di un difensore - Non fondatezza della questione. Forze armate - Sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica - Procedimento per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari di Stato - Non consentita possibilita' per il difensore nominato dall'incolpato o designato dal Presidente della commissione di disciplina, di interventi dinanzi alla commissione quando il sottufficiale rimanga assente Irrazionalita' - Indebita compressione del diritto dell'incolpato di non comparire affidando a chi lo assiste il compito di giustificarlo - Illegittimita' costituzionale parziale. Forze armate - Sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica - Sanzioni disciplinari di Stato - Perdita del grado per rimozione a causa di violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari, previo giudizio della commissione di disciplina - Asserita non rispondenza all'esigenza, posta anche dal principio di imparzialita' della pubblica amministrazione, che anche per gli illeciti disciplinari i comportamenti suscettibili di sanzione siano definibili in base alla legge - Esclusione, in quanto gli atti di cui il sottufficiale si sia reso responsabile sono in ogni caso adeguatamente caratterizzati dalla incompatibilita' con gli essenziali doveri del suo stato - Non fondatezza della questione. (Legge 31 luglio 1954, n. 599, artt. 73, primo comma, 74, primo comma, 60, primo comma, numero 6, e 63, lettera d)). (Cost., artt. 3, 24, secondo comma, 25, secondo comma, e 97). (095C0959) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.31 del 26-7-1995)

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