N. 408 SENTENZA 20 - 27 luglio 1995

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Edilizia e urbanistica - Nuovi strumenti urbanistici - Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale disciplinati in attuazione dell'art. 16 della legge statale n. 179 del 1992 - Legge della regione Campania riapprovata il 12 ottobre 1994, art. 9, primo comma - Previsione che, nel caso di inutile decorso del termine di centoventi giorni entro il quale il programma integrato predisposto dal comune, se non conforme ai piani regolatori generali o ai regolamenti edilizi, deve essere esaminato dalla regione, il programma si considera approvato - Riconosciuta violazione, in accoglimento del ricorso del Presidente del Consiglio, del limite posto alla competenza regionale dal principio della legislazione statale, confermato anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 393 del 1992, per cui il silenzio- assenso non puo', in materia, ritenersi ammissibile - Illegittimita' costituzionale parziale - Facolta' del comune, qualora l'inerzia della regione dovesse protrarsi oltre ragionevoli tempi tecnici, di porvi rimedio sollecitando l'intervento sostitutivo del giudice. Edilizia e urbanistica - Nuovi strumenti urbanistici - Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale disciplinati in attuazione dell'art. 16 della legge statale n. 179 del 1992 - Legge della regione Campania riapprovata il 12 ottobre 1994, art. 10, nono e decimo comma - Obbligo per i comuni di adottare, alla scadenza del decennio di efficacia del programma integrato, un nuovo programma relativo alla parte inattuata del precedente - Potere sostitutivo della regione in caso di inerzia del comune - Conseguente possibilita', in via di principio, di protrarre indefinitamente i vincoli urbanistici derivanti dal programma originario, in violazione del limite posto alla competenza regionale dal piu' volte affermato principio per cui i vincoli urbanistici debbono avere una durata certa - Illegittimita' costituzionale parziale - Richiamo a sentenze nn. 6 del 1966, 55 del 1968, 82 e 92 del 1982 e 575 del 1989. Edilizia e urbanistica - Nuovi strumenti urbanistici - Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale disciplinati in attuazione dell'art. 16 della legge statale n. 179 del 1992 - Legge della regione Campania, riapprovata il 12 ottobre 1994, artt. 7, quinto comma, e 10, quinto e sesto comma - Consentita possibilita' che il programma integrato risulti non conforme con il piano regolatore vigente o con il regolamento edilizio - Ricorso del Presidente del Consiglio - Violazione dei limiti della competenza regionale denunciata in base ad un presunto, ma in realta' insussistente, contrario principio della legislazione statale, oltre che ad un presunto, e altrettanto insussistente, divieto, ex artt. 869 e 871 cod. civ., di imposizione sulle proprieta' fondiarie di vincoli derivanti da strumenti urbanistici diversi dai piani regolatori generali e dai regolamenti edilizi, e altresi' in base alla paventata possibilita' (efficacemente neutralizzata peraltro dalle garanzie del procedimento amministrativo e del ricorso alla tutela giurisdizionale) che del programma integrato non conforme ai precedenti strumenti urbanistici, possano avvantaggiarsi, a scapito delle proprieta' minori, "poteri forti" - Non fondatezza delle questioni. Edilizia e urbanistica - Nuovi strumenti urbanistici - Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale disciplinati in attuazione dell'art. 16 della legge statale n. 179 del 1992 - Legge della regione Campania riapprovata il 12 ottobre 1994, artt. 9, quarto e quinto, e 10, secondo, terzo e quarto comma - Potere e interventi della regione nel procedimento per l'approvazione di programmi integrati non conformi ai precedenti strumenti urbanistici - Ricorso del Presidente del Consiglio - Lamentata compressione delle autonomie comunali - Insussistenza, in quanto la regione puo' esprimere, e sempre previo coinvolgimento degli organi comunali, solo "eventuali osservazioni", e certamente non le e' consentito modificare di ufficio i programmi - Non fondatezza delle questioni. Edilizia e urbanistica - Nuovi strumenti urbanistici - Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale disciplinati in attuazione dell'art. 16 della legge statale n. 179 del 1992 - Legge della regione Campania riapprovata il 12 ottobre 1994, art. 10, dodicesimo comma - Prevista possibilita' in presenza di determinate condizioni, che il sindaco, previa deliberazione del consiglio comunale e previo parere della commissione edilizia, autorizzi, in sede di realizzazione degli interventi contemplati nel programma integrato, modifiche alle concessioni edilizie - Ricorso del Presidente del Consiglio - Asserita eccedenza dai limiti della competenza regionale - Insussistenza, dovendosi escludere che tali modifiche possano disporsi in difformita' dagli strumenti urbanistici in modo tale da potersi configurare come varianti di questi - Non fondatezza della questione. Edilizia e urbanistica - Nuovi strumenti urbanistici - Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale disciplinati in attuazione dell'art 16 della legge statale n. 179 del 1992 - Legge della regione Campania riapprovata il 12 ottobre 1994, artt. 2, sesto comma, e 13 - Prevista possibilita' che, qualora il programma interessi, ai fini del loro recupero, i centri storici, la volumetria complessiva dello stesso, fermo restando l'obbligo del rispetto delle prescrizioni emanate per la tutela dei singoli edifici, sia maggiore, in misura non superiore al cinque per cento, di quella preesistente, determinata, a sua volta, scomputando i volumi eseguiti senza, o in difformita', alla licenza o concessione edilizia - Ricorso del Presidente del Consiglio - Asserita violazione dei limiti della competenza regionale - Insussistenza, dovendosi escludere il rilevato contrasto con i principi della legislazione statale in materia, giacche', da un lato, la maggior misura della nuova volumetria complessiva e' ammessa, limitatamente alla realizzazione di nuovi servizi e attrezzature pubblici e con destinazione vincolata ad usi pubblici, e, dall'altro, lo scomputo, da quella preesistente, dei volumi costruiti senza o in difformita' alle licenze o concessioni non costituisce certo un premio all'abusivismo - Non fondatezza delle questioni. (Legge della regione Campania riapprovata il 12 ottobre 1994, artt. 2, sesto comma; 7, quinto comma; 9, primo, quarto e quinto comma; 10, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, nono, decimo e dodicesimo comma; e 13). (Cost., artt. 5, 117 e 128). (095C1011) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.32 del 2-8-1995)

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