Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Edilizia e urbanistica - Nuovi strumenti urbanistici - Programmi
integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale
disciplinati in attuazione dell'art. 16 della legge statale n. 179
del 1992 - Legge della regione Campania riapprovata il 12 ottobre
1994, art. 9, primo comma - Previsione che, nel caso di inutile
decorso del termine di centoventi giorni entro il quale il programma
integrato predisposto dal comune, se non conforme ai piani regolatori
generali o ai regolamenti edilizi, deve essere esaminato dalla
regione, il programma si considera approvato - Riconosciuta
violazione, in accoglimento del ricorso del Presidente del Consiglio,
del limite posto alla competenza regionale dal principio della
legislazione statale, confermato anche dalla sentenza della Corte
costituzionale n. 393 del 1992, per cui il silenzio- assenso non
puo', in materia, ritenersi ammissibile - Illegittimita'
costituzionale parziale - Facolta' del comune, qualora l'inerzia
della regione dovesse protrarsi oltre ragionevoli tempi tecnici, di
porvi rimedio sollecitando l'intervento sostitutivo del giudice.
Edilizia e urbanistica - Nuovi strumenti urbanistici - Programmi
integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale
disciplinati in attuazione dell'art. 16 della legge statale n. 179
del 1992 - Legge della regione Campania riapprovata il 12 ottobre
1994, art. 10, nono e decimo comma - Obbligo per i comuni di
adottare, alla scadenza del decennio di efficacia del programma
integrato, un nuovo programma relativo alla parte inattuata del
precedente - Potere sostitutivo della regione in caso di inerzia del
comune - Conseguente possibilita', in via di principio, di protrarre
indefinitamente i vincoli urbanistici derivanti dal programma
originario, in violazione del limite posto alla competenza regionale
dal piu' volte affermato principio per cui i vincoli urbanistici
debbono avere una durata certa - Illegittimita' costituzionale
parziale - Richiamo a sentenze nn. 6 del 1966, 55 del 1968, 82 e 92
del 1982 e 575 del 1989.
Edilizia e urbanistica - Nuovi strumenti urbanistici - Programmi
integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale
disciplinati in attuazione dell'art. 16 della legge statale n. 179
del 1992 - Legge della regione Campania, riapprovata il 12 ottobre
1994, artt. 7, quinto comma, e 10, quinto e sesto comma - Consentita
possibilita' che il programma integrato risulti non conforme con il
piano regolatore vigente o con il regolamento edilizio - Ricorso del
Presidente del Consiglio - Violazione dei limiti della competenza
regionale denunciata in base ad un presunto, ma in realta'
insussistente, contrario principio della legislazione statale, oltre
che ad un presunto, e altrettanto insussistente, divieto, ex artt.
869 e 871 cod. civ., di imposizione sulle proprieta' fondiarie di
vincoli derivanti da strumenti urbanistici diversi dai piani
regolatori generali e dai regolamenti edilizi, e altresi' in base
alla paventata possibilita' (efficacemente neutralizzata peraltro
dalle garanzie del procedimento amministrativo e del ricorso alla
tutela giurisdizionale) che del programma integrato non conforme ai
precedenti strumenti urbanistici, possano avvantaggiarsi, a scapito
delle proprieta' minori, "poteri forti" - Non fondatezza delle
questioni.
Edilizia e urbanistica - Nuovi strumenti urbanistici - Programmi
integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale
disciplinati in attuazione dell'art. 16 della legge statale n. 179
del 1992 - Legge della regione Campania riapprovata il 12 ottobre
1994, artt. 9, quarto e quinto, e 10, secondo, terzo e quarto comma -
Potere e interventi della regione nel procedimento per l'approvazione
di programmi integrati non conformi ai precedenti strumenti
urbanistici - Ricorso del Presidente del Consiglio - Lamentata
compressione delle autonomie comunali - Insussistenza, in quanto la
regione puo' esprimere, e sempre previo coinvolgimento degli organi
comunali, solo "eventuali osservazioni", e certamente non le e'
consentito modificare di ufficio i programmi - Non fondatezza delle
questioni.
Edilizia e urbanistica - Nuovi strumenti urbanistici - Programmi
integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale
disciplinati in attuazione dell'art. 16 della legge statale n. 179
del 1992 - Legge della regione Campania riapprovata il 12 ottobre
1994, art. 10, dodicesimo comma - Prevista possibilita' in presenza
di determinate condizioni, che il sindaco, previa deliberazione del
consiglio comunale e previo parere della commissione edilizia,
autorizzi, in sede di realizzazione degli interventi contemplati nel
programma integrato, modifiche alle concessioni edilizie - Ricorso
del Presidente del Consiglio - Asserita eccedenza dai limiti della
competenza regionale - Insussistenza, dovendosi escludere che tali
modifiche possano disporsi in difformita' dagli strumenti urbanistici
in modo tale da potersi configurare come varianti di questi - Non
fondatezza della questione.
Edilizia e urbanistica - Nuovi strumenti urbanistici - Programmi
integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale
disciplinati in attuazione dell'art 16 della legge statale n. 179 del
1992 - Legge della regione Campania riapprovata il 12 ottobre 1994,
artt. 2, sesto comma, e 13 - Prevista possibilita' che, qualora il
programma interessi, ai fini del loro recupero, i centri storici, la
volumetria complessiva dello stesso, fermo restando l'obbligo del
rispetto delle prescrizioni emanate per la tutela dei singoli
edifici, sia maggiore, in misura non superiore al cinque per cento,
di quella preesistente, determinata, a sua volta, scomputando i
volumi eseguiti senza, o in difformita', alla licenza o concessione
edilizia - Ricorso del Presidente del Consiglio - Asserita violazione
dei limiti della competenza regionale - Insussistenza, dovendosi
escludere il rilevato contrasto con i principi della legislazione
statale in materia, giacche', da un lato, la maggior misura della
nuova volumetria complessiva e' ammessa, limitatamente alla
realizzazione di nuovi servizi e attrezzature pubblici e con
destinazione vincolata ad usi pubblici, e, dall'altro, lo scomputo,
da quella preesistente, dei volumi costruiti senza o in difformita'
alle licenze o concessioni non costituisce certo un premio
all'abusivismo - Non fondatezza delle questioni.
(Legge della regione Campania riapprovata il 12 ottobre 1994, artt.
2, sesto comma; 7, quinto comma; 9, primo, quarto e quinto comma; 10,
secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, nono, decimo e dodicesimo
comma; e 13).
(Cost., artt. 5, 117 e 128).
(095C1011)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.32 del 2-8-1995)
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