N. 416 SENTENZA 21 - 28 luglio 1995

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Finanza pubblica - Misure di razionalizzazione - Legge 30 dicembre 1994, n. 724, art. 10, primo comma - Obbligo delle regioni di provvedere al ripiano dei disavanzi di gestione anche in relazione a scelte esclusive o determinanti dello Stato - Riconosciuto contrasto, in accoglimento di doglianza espressa in ricorso della regione Sicilia, con il principio del parallelismo tra responsabilita' di disciplina e di controllo e responsabilita' finanziaria, con conseguente indebito condizionamento della finanza regionale e violazione dell'autonomia di bilancio e di spesa delle regioni - Illegittimita' costituzionale parziale - Richiamo a sentenza n. 355 del 1993. Finanza pubblica - Misure di razionalizzazione- Legge 30 dicembre 1994, n. 724, art. 3, primo comma - Previsione per le regioni del compito di provvedere alla disattivazione o riconversione degli ospedali con dotazione minima al di sotto dei 120 posti letto, e, per gli organi dello Stato, in caso di inadempimento regionale dell'obbligo di pubblicazione dell'elenco degli ospedali specializzati, di poteri sostitutivi - Ricorso della regione Lombardia - Lamentata violazione delle competenze regionali (legislativa, amministrativa e programmatoria) in materia di sanita', e rispettivamente, del principio di leale collaborazione tra Stato e regione - Esclusione - Non fondatezza della questione. Finanza pubblica - Misure di razionalizzazione - Legge 30 dicembre 1994, n. 724, art. 4, secondo comma - Divieto di assunzioni di personale per il 1995 (assoluto per il primo semestre e parziale per il secondo) - Ricorsi delle regioni Lombardia ed Emilia-Romagna - Lamentata violazione dell'autonomia regionale e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Esclusione - Non fondatezza della questione. Finanza pubblica - Misure di razionalizzazione - Legge 30 dicembre 1994, n. 724, art. 6, primo comma - Statuizione, per ciascuna regione, di un "tetto" massimo per l'acquisto di beni e servizi per gli anni 1995, 1996 e 1997 - Ricorsi delle regioni Lombardia, Emilia-Romagna e Sicilia - Lamentata violazione dell'autonomia finanziaria (in quanto detti "tetti" prescindono dai concreti bilanci regionali), del principio di buon andamento della pubblica amministrazione (sotto il profilo della "incongruita'" della norma con il sistema del pagamento a tariffa delle aziende sanitarie e con l'obbligo di ripianamento dei disavanzi), con incidenza, altresi', sui principi di razionalita' e di garanzia del diritto alla salute - Esclusione - Non fondatezza della questione. Finanza pubblica - Misure di razionalizzazione - Legge 30 dicembre 1994, n. 724, art. 6, quinto, sesto e settimo comma - Statuizione delle modalita' di finanziamento delle aziende ospedaliere; facolta' di scelta dell'assistito nei confronti di tutte le strutture ed i professionisti accreditati dal servizio sanitario nazionale; soppressione dei "criteri di integrazione del servizio pubblico" in ordine all'utilizzo delle strutture sanitarie private, con conseguente obbligo per le regioni di pagare le prestazioni da esse erogate - Ricorsi delle regioni Lombardia, Emilia-Romagna e Sicilia - Lamentata violazione delle competenze regionali, del diritto alla uguaglianza delle prestazioni sanitarie, nonche' dei principi di garanzia del diritto alla salute, di buon andamento della pubblica amministrazione, della potesta' programmatoria e dell'autonomia finanziaria, di bilancio e di spesa delle regioni - Esclusione - Non fondatezza delle questioni. Finanza pubblica - Misure di razionalizzazione - Legge 30 dicembre 1994, n. 724, art. 39 - Riapertura ed estensione dei termini del condono edilizio di cui alla legge n. 47 del 1985 - Ricorso della regione Emilia-Romagna - Lamentata violazione della potesta' legislativa regionale in materia urbanistica, dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione, di eguaglianza, di legalita' e degli stessi principi fondamentali dello Stato di diritto - Esclusione, dato il carattere ancora contingente ed eccezionale della norma censurata, comunque non suscettibile di altra reiterazione - Non fondatezza della questione - Richiamo a sentenza n. 369 del 1988. (Legge 30 dicembre 1994, n. 724, artt. 3, primo comma; 4, secondo comma; 6, primo, quinto, sesto e settimo comma; 10, primo comma; e 39). (Cost., artt. 3, 32, 97, 117, 118 e 119; statuto speciale per la Sicilia, artt. 17 e 19). (095C1019) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.32 del 2-8-1995)

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