N. 745 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 marzo - 10 ottobre 1995

N. 745 Ordinanza emessa il 21 marzo 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 10 ottobre 1995) dalla commissione tributaria di primo grado di Trieste sui ricorsi riuniti proposti dalla Cassa di risparmio di Trieste contro la Direzione regionale delle entrate per la reg. Friuli - Venezia Giulia Imposta sul reddito delle persone giuridiche (I.R.Pe.G.) - Interessi sui crediti di imposta maturati anteriormente all'entrata in vigore del t.u. delle imposte sul reddito (d.P.R. n. 917/1986) e dichiarati (come attivo) nel modello 760 - Assoggettamento ad imposizione fiscale, secondo la giurisprudenza della Cassazione, in virtu' di disposizione del d.P.R. n. 42/1988 dotata di effetto retroattivo - Ingiustificata disparita' di trattamento rispetto ai contribuenti che abbiano apportato nel mod. 760 un'esplicita variazione in diminuzione - Violazione del principio di uguaglianza altresi' per la retroattivita' in danno del contribuente della norma fiscale impugnata - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 38/1994 di non fondatezza di analoga questione non condivisa dal giudice rimettente. (D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, art. 36). (Cost., art. 3). (095C1359) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.46 del 8-11-1995)

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