N. 101 ORDINANZA 25 marzo - 3 aprile 1996

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Provvedimento di sequestro preventivo - Impugnazione per difetto assoluto di motivazione - Tribunale del riesame - Conferma del provvedimento per ragioni diverse da quelle enunciate nella motivazione anche nell'ipotesi della rilevata nullita' per vizio di motivazione - Prospettazione della questione in termini di un normale dubbio interpretativo la cui soluzione e' demandata esclusivamente al giudice a quo - Manifesta inammissibilita'. (C.P.P., art. 309, nono comma, in relazione all'art. 324, settimo comma, stesso codice). (Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma). (096C0509) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.15 del 10-4-1996)

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