N. 147 ORDINANZA 2 - 7 maggio 1996

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Ordinanza che dispone misura coercitiva - Richiesta di riesame - Competenza del tribunale del capoluogo della provincia sede dell'ufficio del giudice del provvedimento anziche' del tribunale del circondario sede del giudice che ha emesso il provvedimento - Scelta legislativa operata in base al bilanciamento tra l'esigenza di un facile accesso all'organo di controllo delle misure restrittive della liberta' personale e l'opportunita' di evitare l'eccessiva vicinanza tra giudice dell'impugnazione e giudice che ha disposto la misura coercitiva - Ragionevolezza - Riferimento alla sentenza della Corte n. 131/1996 - Manifesta infondatezza. (C.P.P., art. 309, settimo comma). (Cost., artt. 3 e 97). (096C0690) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.20 del 15-5-1996)

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