N. 511
ORDINANZA (Atto di promovimento)
9 febbraio 1996
N. 511
Ordinanza emessa il 9 febbraio 1996 dal Tribunale di Torino nel
procedimento civile vertente tra Salot Giacomo ed altra e il comune
di Corio
Espropriazione per pubblica utilita' - Criterio per la determinazione
delle indennita' espropriative per la realizzazione di opere da parte
o per conto dello Stato o di altri enti pubblici (media tra il valore
dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione
dell'importo cosi' determinato del quaranta per cento) - Estensione
di detto criterio di valutazione anche alla misura dei risarcimenti
dovuti in conseguenza di illegittime occupazioni acquisitive -
Ingiustificata deroga al principio civilistico dell'integrale
risarcimento del danno da parte dell'autore dell'illecito -
Irrazionale e ingiustificata equiparazione delle espropriazioni
regolari e delle ablazioni sine titulo nonche' delle espropriazioni
di aree edificabili e aree agricole - Incidenza sul principio della
tutela del diritto di proprieta', sul diritto di difesa, per atti
illeciti, e sui principi di imparzialita' e buon andamento della p.a.
e della responsabilita' dei funzionari e dipendenti della p.a. -
Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 283/1993.
(Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, sessantacinquesimo comma;
d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5-bis, sesto comma, convertito in
legge 8 agosto 1992, n. 359).
(Cost., artt. 3, 42, secondo e terzo comma, e 97).
(096C0736)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.23 del 5-6-1996)
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