N. 184 ORDINANZA 27 - 31 maggio 1996

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Incompatibilita' del giudice determinata da atti compiuti nel procedimento - G.i.p. che abbia disposto una misura cautelare personale - G.i.p. che abbia disposto la modifica, la sostituzione o la revoca di una misura cautelare personale ovvero che abbia rigettato una richiesta di applicazione, modifica, sostituzione o revoca di una misura cautelare - Giudice che, come componente del tribunale del riesame si sia pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato - Giudice che, come componente del tribunale dell'appello avverso l'ordinanza che provvede in ordine ad una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato, si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell'ordinanza stessa - Partecipazione al giudizio abbreviato - Partecipazione al giudizio dibattimentale - Rispettive preclusioni - Omessa previsione - Riferimento alle sentenze della Corte nn. 432/1995 e 131/1996 - Norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 155/1996 - Manifesta inammissibilita'. (C.P.P., art. 34, secondo comma). (Cost., artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, 27, 76, 77 e 101, secondo comma). (096C0835) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.23 del 5-6-1996)

mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.