N. 28
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
21 giugno 1996
N. 28
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 21 giugno 1996 (della regione Veneto)
Agricoltura - Limiti alla produzione lattiera - Modifiche alle
disposizioni nazionali per l'applicazione della normativa
comunitaria sulle "quote latte" - Reiterazione del d.-l. 15 marzo
1996, n. 124 - Prevista pubblicazione da parte dell'AIMA, entro il
31 marzo 1996, di appositi bollettini di aggiornamento degli
elenchi dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad
essi spettanti nel periodo 1995-96 - Attribuzione a tali
bollettini, integralmente sostitutivi di quelli precedenti, della
efficacia di accertamento definitivo delle posizioni individuali
con effetto vincolante, altresi', anche nei confronti degli
acquirenti, ai fini della trattenuta e del versamento del prelievo
supplementare eventualmente dovuto - Possibilita', per gli
interessati di agire avverso le determinazioni dei bollettini,
innanzi all'autorita' giurisdizionale competente, previa, pero',
opposizione, con ricorso documentato, all'AIMA, entro quindici
giorni dalla pubblicazione del bollettino, ricorso da intendersi
peraltro respinto, in applicazione del silenzio-rigetto, se entro
i successivi trenta giorni non si sara' avuta comunicazione della
decisione dell'organo adito - Sospensione, fino al 31 marzo 1997,
della efficacia delle disposizioni dell'art. 2 del decreto-legge
n. 727/1994 (convertito, con modificazioni, in legge n. 46/1995)
circa la facolta' dei produttori, in caso di contenzioso, di
avvalersi di una autocertificazione delle produzioni, e, a loro
volta, degli acquirenti di farvi richiamo nelle proprie denunce -
Evidente insussistenza della "straordinaria necessita'" richiesta
per poter far ricorso alla decretazione d'urgenza - Mancata
previsione di una partecipazione regionale, quanto meno nella
forma della richiesta di parere, nel procedimento, anche se
abbreviato e incentrato sull'AIMA, di riduzione delle quote
individuali, in contrasto con il principio di leale collaborazione
tra Stato e regioni e con ingiustificata compressione delle
autonomie e competenze regionali - Contestata retroattivita' della
normativa in ordine al riferimento della stessa alla gia' conclusa
campagna lattiera 1995-1996, e nell'imposizione del gia' scaduto
termine del 31 marzo 1996, in contrasto con i criteri di
programmazione fissati nei regolamenti CEE e con il principio che
impone il controllo e l'indirizzo della produzione a fini sociali
- Incertezze ed estrema onerosita' per gli operatori derivanti dal
previsto sistema di impugnazioni, non conciliabili oltretutto con
i principi costituzionali del processo amministrativo - Richiamo a
sentenze nn. 29/1995, 32/1960, 64 e 183 del 1987, 272 e 302 del
1988, 87/1996, 520/1995 e ad ordinanza n. 165/1995.
(D.-L. 16 maggio 1996, n. 260, art. 1, commi 1, 2, 3 e 4).
(Cost., artt. 3, 5, 11, 24, 41, 47, 77, 113, 117 e 118).
(096C0931)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.44 del 30-10-1996)
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