N. 29
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
24 giugno 1996
N. 29
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 24 giugno 1996 (del Presidente del Consiglio dei
Ministri)
Sanita' pubblica - Sanzioni amministrative - Applicazione in materia
di igiene e sanita' pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia
veterinaria - Sostituzione dell'art. 4, legge regionale 14 aprile
1983, n. 11, dichiarato illegittimo con sentenza n. 375 del 1993,
nella parte in cui individuava quale organo territorialmente
competente a ricevere il rapporto e a irrogare la sanzione il
sindaco del comune nel cui territorio la violazione e' stata
accertata, anziche' del comune in cui la violazione e' stata
commessa - Previsione, nella nuova normativa, della competenza del
sindaco del comune nel cui territorio la violazione e' stata
commessa ma con contestuale statuizione che "per luogo della
violazione deve intendersi quello nel quale e' stata accertata" -
Deviazione dai principi stabiliti in materia dall'art. 17, comma
quinto, legge n. 689 del 1981 e dall'art. 4 della legge della
stessa regione n. 45 del 1982 - Genesi della norma da inesatta
interpretazione della pronuncia delle sez. un. della Cassazione n.
4131 del 1988 - Irrazionalita' - Violazione dei limiti della
potesta' legislativa regionale.
(Legge regione Liguria 28 maggio 1996).
(Cost., artt. 3, 97 e 117).
(096C0979)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.44 del 30-10-1996)
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