N. 29 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 24 giugno 1996

N. 29 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 24 giugno 1996 (del Presidente del Consiglio dei Ministri) Sanita' pubblica - Sanzioni amministrative - Applicazione in materia di igiene e sanita' pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria - Sostituzione dell'art. 4, legge regionale 14 aprile 1983, n. 11, dichiarato illegittimo con sentenza n. 375 del 1993, nella parte in cui individuava quale organo territorialmente competente a ricevere il rapporto e a irrogare la sanzione il sindaco del comune nel cui territorio la violazione e' stata accertata, anziche' del comune in cui la violazione e' stata commessa - Previsione, nella nuova normativa, della competenza del sindaco del comune nel cui territorio la violazione e' stata commessa ma con contestuale statuizione che "per luogo della violazione deve intendersi quello nel quale e' stata accertata" - Deviazione dai principi stabiliti in materia dall'art. 17, comma quinto, legge n. 689 del 1981 e dall'art. 4 della legge della stessa regione n. 45 del 1982 - Genesi della norma da inesatta interpretazione della pronuncia delle sez. un. della Cassazione n. 4131 del 1988 - Irrazionalita' - Violazione dei limiti della potesta' legislativa regionale. (Legge regione Liguria 28 maggio 1996). (Cost., artt. 3, 97 e 117). (096C0979) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.44 del 30-10-1996)

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