N. 30
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
28 giugno 1996
N. 30
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 28 giugno 1996 (della regione Piemonte)
Edilizia e urbanistica - Misure urgenti per il rilancio economico ed
occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata -
Mancanza, nel provvedimento, (di contenuto analogo a quello di
numerosi altri decreti-legge non arrivati alla conversione e
adottato dal Governo senza considerazione delle competenze delle
regioni) dei requisiti di necessita' ed urgenza.
Edilizia e urbanistica - Prevista nomina, da parte del Ministro dei
lavori pubblici, in caso di inadempienze nell'adozione di
provvedimenti sanzionatori di competenza del sindaco, di un
"commissario ad acta" - Indeterminatezza dei presupposti per
l'adozione di tale provvedimento - Ingiustificata deroga al
principio generale e costituzionalmente garantito, dell'autonomia
degli enti locali, con incidenza su quello per cui i poteri
inerenti al controllo sostitutivo, qual'e' quello esercitato dal
Ministro con la nomina del commissario ad acta, sono di competenza
di un organo regionale - Riferimento alla sentenza della Corte
costituzionale n. 75/1977.
Edilizia e urbanistica - Previsione di un silenzio-assenso per
l'approvazione, da parte della Regione, degli strumenti
urbanistici e delle relative varianti, a seguito del decorso di
centottanta giorni dalla trasmissione alla Regione da parte
dell'ente che li ha adottati - Trasposizione dell'istituto del
silenzio-assenso, che gia' di per se' ha carattere eccezionale e
che per pacifica giurisprudenza della Corte costituzionale e'
ammissibile solo in riferimento ad attivita' amministrative nelle
quali sia pressoche' assente il tasso di discrezionalita', in
procedimenti, come quelli della pianificazione territoriale, ad
alta discrezionalita' - Incidenza sulla stessa essenza della
competenza regionale e sul primario interesse pubblico alla tutela
degli interessi urbanistici e ambientali - Richiamo a sentenze
della Corte costituzionale nn. 26/1966, 393/1992 e 408/1995.
Edilizia e urbanistica - Disposizioni per la definizione del
contenzioso in materia di opere pubbliche - Possibilita', per le
pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 3
febbraio 1993, n. 29, di chiedere al Ministro dei lavori pubblici
l'applicazione delle norme relative alla ripresa dell'esecuzione
di opere "che per qualsiasi ragione risultino sospese", previa
valutazione, da parte dello stesso Ministro, del perdurare
dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera - Indebito
assoggettamento della Regione, ove tale valutazione abbia ad
oggetto opere pubbliche la cui realizzazione rientra nelle
competenze regionali, al controllo del Ministro - Impossibilita'
di ricondurre i provvedimenti adottati al riguardo dal Ministro al
potere, che al Ministro comunque non compete, di indirizzo e
coordinamento.
(D.-L. 25 maggio 1996, n. 285, artt. 3, comma 1, 5, comma 3, 7, comma
2 e 9).
(Cost., artt. 3, 9, secondo comma, 77, 97, 117, 118 e 130).
(096C1027)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.44 del 30-10-1996)
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