N. 30 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 giugno 1996

N. 30 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 28 giugno 1996 (della regione Piemonte) Edilizia e urbanistica - Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata - Mancanza, nel provvedimento, (di contenuto analogo a quello di numerosi altri decreti-legge non arrivati alla conversione e adottato dal Governo senza considerazione delle competenze delle regioni) dei requisiti di necessita' ed urgenza. Edilizia e urbanistica - Prevista nomina, da parte del Ministro dei lavori pubblici, in caso di inadempienze nell'adozione di provvedimenti sanzionatori di competenza del sindaco, di un "commissario ad acta" - Indeterminatezza dei presupposti per l'adozione di tale provvedimento - Ingiustificata deroga al principio generale e costituzionalmente garantito, dell'autonomia degli enti locali, con incidenza su quello per cui i poteri inerenti al controllo sostitutivo, qual'e' quello esercitato dal Ministro con la nomina del commissario ad acta, sono di competenza di un organo regionale - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 75/1977. Edilizia e urbanistica - Previsione di un silenzio-assenso per l'approvazione, da parte della Regione, degli strumenti urbanistici e delle relative varianti, a seguito del decorso di centottanta giorni dalla trasmissione alla Regione da parte dell'ente che li ha adottati - Trasposizione dell'istituto del silenzio-assenso, che gia' di per se' ha carattere eccezionale e che per pacifica giurisprudenza della Corte costituzionale e' ammissibile solo in riferimento ad attivita' amministrative nelle quali sia pressoche' assente il tasso di discrezionalita', in procedimenti, come quelli della pianificazione territoriale, ad alta discrezionalita' - Incidenza sulla stessa essenza della competenza regionale e sul primario interesse pubblico alla tutela degli interessi urbanistici e ambientali - Richiamo a sentenze della Corte costituzionale nn. 26/1966, 393/1992 e 408/1995. Edilizia e urbanistica - Disposizioni per la definizione del contenzioso in materia di opere pubbliche - Possibilita', per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, di chiedere al Ministro dei lavori pubblici l'applicazione delle norme relative alla ripresa dell'esecuzione di opere "che per qualsiasi ragione risultino sospese", previa valutazione, da parte dello stesso Ministro, del perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera - Indebito assoggettamento della Regione, ove tale valutazione abbia ad oggetto opere pubbliche la cui realizzazione rientra nelle competenze regionali, al controllo del Ministro - Impossibilita' di ricondurre i provvedimenti adottati al riguardo dal Ministro al potere, che al Ministro comunque non compete, di indirizzo e coordinamento. (D.-L. 25 maggio 1996, n. 285, artt. 3, comma 1, 5, comma 3, 7, comma 2 e 9). (Cost., artt. 3, 9, secondo comma, 77, 97, 117, 118 e 130). (096C1027) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.44 del 30-10-1996)

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