N. 3 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 24 gennaio 1997

N. 3 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 24 gennaio 1997 (della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia) Agricoltura - Regime comunitario di produzione lattiera - Rientro nelle quote stabilite - Disciplina - Validita' e salvezza, riconosciuta con legge di conversione del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 552, degli atti e provvedimenti adottati, degli effetti prodotti e dei rapporti giuridici sorti sulla base, tra gli altri, dei non convertiti dd.-ll. 6 settembre 1996, n. 260 e 23 ottobre 1996, n. 463 - Richiesta della regione ricorrente che le questioni di legittimita' costituzionale da essa sollevate nei ricorsi gia' proposti al riguardo, e in particolare le censure formulate per violazione del precetto statutario esigente nel caso la partecipazione del Presidente della regione alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri relative ai suddetti decreti, e al principio di leale collaborazione tra Stato e regioni, siano trasferite sulle citate disposizioni di sanatoria. Agricoltura - Regime comunitario di produzione lattiera - Rientro nelle quote stabilite - Disciplina - Conversione in legge, con modificazioni, di disposizioni del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 552, a sua volta riproduttivo di disposizioni dell'abrogato d.-l. 6 settembre 1996, n. 463 - Prevista pubblicazione, da parte dell'AIMA, entro il 31 marzo 1996, di appositi bollettini di aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti nel periodo 1995-96 - Attribuzione a tali bollettini, integralmente sostitutivi di quelli precedenti, della efficacia di accertamento definitivo delle posizioni individuali, con effetto vincolante anche nei confronti degli acquirenti, ai fini della trattenuta e del versamento supplementare eventualmente dovuto - Contestata retroattivita' di tale normativa, che impedisce agli imprenditori del settore di programmare la produzione adeguandola alle quote ad essi assegnate, in contrasto, fra l'altro, con i criteri di programmazione, per il futuro, delle campagne lattiere, fissati (in riferimento al periodo 1 aprile-31 marzo) dal regolamento CEE n. 804/1968 - Adozione di un sistema di impugnazioni avverso le determinazioni dell'AIMA, che, data la confermata esclusione dell'autocertificazione dei quantitativi prodotti, gia' prevista da legge precedente, e la evidente impraticabilita' della pur prevista opposizione (ma con applicazione del silenzio-rifiuto alla scadenza di un brevissimo termine) alla stessa AIMA, costringe gli interessati, nella loro generalita', a ricorrere all'autorita' giurisdizionale, con conseguenti prolungate ed onerose incertezze - Disposizione da parte dell'AIMA anche della compensazione, in ambito nazionale, tra le maggiori e minori quantita' di prodotto consegnate, adottata in luogo del sistema di compensazione (ammesso da legge precedente e assai piu' conveniente per gli allevatori del Friuli-Venezia Giulia) effettuata in ambito regionale dalle associazioni di produttori, con obbligo degli acquirenti di versare il dovuto prelievo supplementare, sulla base di appositi elenchi redatti pur essi dall'AIMA, anche per il periodo 1995-96, entro il 31 gennaio 1997 - Attribuzione all'AIMA, a partire dal 1 gennaio 1997, anche della definizione dei criteri di redistribuzione in ambito regionale delle quote derivanti dal programma di volontarie rinunce alla produzione, con sottrazione alle regioni di una competenza ad esse spettante al riguardo in modo esclusivo - Contrasto, in tutti gli aspetti della suddetta normativa con il principio di ragionevolezza - Insuscettibilita' del decreto-legge n. 552, in quanto emanato in palese difetto dei presupposti costituzionali della provvisorieta' e straordinaria necessita' ed urgenza, ad essere convertito in legge - Deducibilita' di tali violazioni da parte della regione Friuli-Venezia Giulia in quanto entrambe incidenti sulle competenze primarie della stessa in materia di agricoltura e zootecnia - Violazione, altresi', del principio di leale cooperazione tra Stato e regioni, per la non prevista partecipazione delle regioni ai procedimenti relativi alla riduzione delle quote individuali, partecipazione non adeguatamente salvaguardata dal previsto parere, da rendersi al riguardo, per tramite del Ministero delle risorse agricole, dal Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali - Richiamo alle sentenze nn. 360/1996, 29/1995, 314/1990, 544/1989, 1044 e 302 del 1988 e 520/1995, nonche' all'ordinanza n. 165/1995. (Legge 20 dicembre 1996, n. 642, art. 1, commi 2 e 5; d.-l. 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 642, artt. 2 e 3). (Cost., artt. 3 e 77; statuto regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, n. 2, 8, 44). (097C0090) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.6 del 5-2-1997)

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