N. 4 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 24 gennaio 1997

N. 4 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 24 gennaio 1997 (della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia) Agricoltura - Regime comunitario di produzione lattiera - Rientro nelle quote stabilite - Disciplina adottata, con norma di decreto-legge (riproduttivo a sua volta di altro precedente abrogato) convertito in norma di legge senza modifiche, riguardo ai criteri da osservarsi circa la consentita compensazione tra le maggiori e le minori quantita' di prodotto consegnate - Espletamento di procedure di compensazione nazionale, con effetto dal periodo 1995-1996, da parte dell'AIMA - Inapplicabilita' della compensazione gestita a base provinciale dalle associazioni di produttori, gia' prevista dall'art. 5, commi da 5 a 9, della legge 26 novembre 1992, n. 468, con sancita inefficacia degli adempimenti gia' svolti in base ad essi per il suddetto periodo - Obbligo, per gli acquirenti che abbiano gia' restituito ai produttori, in seguito alle compensazioni operate a livello di associazioni, l'effettuato prelievo, di procedere a nuove trattenute, con conseguente esperibilita', a loro carico, di una riscossione coattiva - Violazione del principio per cui la disposizione di un decreto-legge emanato (come, nel caso, l'art. 11 del decreto-legge n. 542) in difetto dei presupposti costituzionali della provvisorieta' e della straordinaria "necessita' ed urgenza", non puo' essere convertita in norma di legge - Deducibilita' di violazione da parte della regione Friuli-Venezia Giulia, in quanto incidente sulla competenza primaria della stessa in materia di agricoltura e zootecnia, per rispetto della quale, alla stregua del principio di leale collaborazione, sulla adottata normativa avrebbe dovuto quanto meno essere chiesto, secondo quanto gia' stabilito dalla Corte costituzionale nella materia de qua, il parere della regione - Effetti pregiudizievoli, fortemente aggravati dalla retroattivita' delle contestate disposizioni, sugli interessi degli allevatori locali, nei cui confronti l'abolita compensazione a livello di associazioni di produttori avrebbe comportato un prelievo di soli 822 milioni, contro gli otto miliardi e 200 milioni ora dovuti - Richiamo alle sentenze nn. 29 e 520 del 1995, 314/1990, 544/1989, 1044/1988 e 304/1987 e all'ordinanza n. 165/1995. (D.-L. 23 ottobre 1996, n. 542, art. 11, convertito in legge 23 dicembre 1996, n. 649). (Cost., artt. 3 e 77; statuto regione Friuli-Venezia Giulia artt. 4, n. 2, e 8). (097C0091) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.6 del 5-2-1997)

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