N. 4
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
24 gennaio 1997
N. 4
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 24 gennaio 1997 (della regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia)
Agricoltura - Regime comunitario di produzione lattiera - Rientro
nelle quote stabilite - Disciplina adottata, con norma di
decreto-legge (riproduttivo a sua volta di altro precedente
abrogato) convertito in norma di legge senza modifiche, riguardo
ai criteri da osservarsi circa la consentita compensazione tra le
maggiori e le minori quantita' di prodotto consegnate -
Espletamento di procedure di compensazione nazionale, con effetto
dal periodo 1995-1996, da parte dell'AIMA - Inapplicabilita' della
compensazione gestita a base provinciale dalle associazioni di
produttori, gia' prevista dall'art. 5, commi da 5 a 9, della legge
26 novembre 1992, n. 468, con sancita inefficacia degli
adempimenti gia' svolti in base ad essi per il suddetto periodo -
Obbligo, per gli acquirenti che abbiano gia' restituito ai
produttori, in seguito alle compensazioni operate a livello di
associazioni, l'effettuato prelievo, di procedere a nuove
trattenute, con conseguente esperibilita', a loro carico, di una
riscossione coattiva - Violazione del principio per cui la
disposizione di un decreto-legge emanato (come, nel caso, l'art.
11 del decreto-legge n. 542) in difetto dei presupposti
costituzionali della provvisorieta' e della straordinaria
"necessita' ed urgenza", non puo' essere convertita in norma di
legge - Deducibilita' di violazione da parte della regione
Friuli-Venezia Giulia, in quanto incidente sulla competenza
primaria della stessa in materia di agricoltura e zootecnia, per
rispetto della quale, alla stregua del principio di leale
collaborazione, sulla adottata normativa avrebbe dovuto quanto
meno essere chiesto, secondo quanto gia' stabilito dalla Corte
costituzionale nella materia de qua, il parere della regione -
Effetti pregiudizievoli, fortemente aggravati dalla retroattivita'
delle contestate disposizioni, sugli interessi degli allevatori
locali, nei cui confronti l'abolita compensazione a livello di
associazioni di produttori avrebbe comportato un prelievo di soli
822 milioni, contro gli otto miliardi e 200 milioni ora dovuti -
Richiamo alle sentenze nn. 29 e 520 del 1995, 314/1990, 544/1989,
1044/1988 e 304/1987 e all'ordinanza n. 165/1995.
(D.-L. 23 ottobre 1996, n. 542, art. 11, convertito in legge 23
dicembre 1996, n. 649).
(Cost., artt. 3 e 77; statuto regione Friuli-Venezia Giulia artt. 4,
n. 2, e 8).
(097C0091)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.6 del 5-2-1997)
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