Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Giustizia amministrativa - Potere del giudice amministrativo di
sospendere con ordinanze cautelari propulsive i provvedimenti
negativi e il silenzio-rifiuto dell'amministrazione - Omessa
previsione - Questione non diretta a rimuovere il dubbio di
legittimita' costituzionale, che il giudice rimettente ha
concretamente mostrato di non nutrire affatto, ma finalizzata a
proteggere l'emananda pronuncia definitiva da impugnazione ed
eventuale annullamento da parte del giudice d'appello - Manifesta
inammissibilita'.
(Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 21, ultimo comma).
(Cost., artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 113, primo e
secondo comma).
(098C0307)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.12 del 25-3-1998)
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