N. 160 ORDINANZA 4 - 8 maggio 1998

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo civile - Possibilita' di riassunzione del processo esecutivo solo a seguito del termine dato con la sentenza di definizione del giudizio anziche' con la sentenza di primo grado - Non condivisibile l'interpretazione della norma denunciata e adottata dal giudice rimettente - Discrezionalita' legislativa - Riferimento alla sentenza della Corte n. 94/1996 - Manifesta infondatezza. (C.P.C., art. 549). (Cost., artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 97, primo comma). (098C0528) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.19 del 13-5-1998)

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