N. 288 ORDINANZA 7 - 17 luglio 1998

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Sospensione del procedimento in caso di reticenza della persona informata sui fatti o di falsita' delle dichiarazioni da questa rese - Presunta restrizione del precetto dell'obbligatorieta' dell'azione penale - Identica questione gia' dichiarata manifestamente inammissibile dalla Corte con ordinanza n. 300 del 1997 - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilita'. (C.P., art. 371-bis, secondo comma). (Cost., artt. 2, 3, 13 e 112). (098C0890) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.29 del 22-7-1998)

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