N. 423 ORDINANZA 27 ottobre - 4 novembre 1999

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Matrimonio - Scioglimento - Reati in materia di rapporti familiari - Violazione dell'obbligo di corrispondere l'assegno dovuto, dal coniuge divorziato all'altro coniuge, dopo la cessazione degli effetti civili del matrimonio - Procedibilita' d'ufficio, anziche' a querela della persona offesa (come previsto dall'art. 570 cod. pen., per l'analogo reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare) - Prospettata lesione del principio di eguaglianza e del principio di tutela della famiglia - Questione non valutabile con riferimento ad uno solo degli elementi di diversita' tra le situazioni poste a raffronto - Manifesta inammissibilita'. (Legge 1 dicembre 1970, n. 898, art. 12-sexies, aggiunto dall'art. 21 della legge 6 marzo 1987, n. 74) (Costituzione, artt. 3 e 29). (099C1136) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.45 del 10-11-1999)

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