Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Matrimonio - Scioglimento - Reati in materia di rapporti familiari -
Violazione dell'obbligo di corrispondere l'assegno dovuto, dal
coniuge divorziato all'altro coniuge, dopo la cessazione degli
effetti civili del matrimonio - Procedibilita' d'ufficio, anziche' a
querela della persona offesa (come previsto dall'art. 570 cod. pen.,
per l'analogo reato di violazione degli obblighi di assistenza
familiare) - Prospettata lesione del principio di eguaglianza e del
principio di tutela della famiglia - Questione non valutabile con
riferimento ad uno solo degli elementi di diversita' tra le
situazioni poste a raffronto - Manifesta inammissibilita'.
(Legge 1 dicembre 1970, n. 898, art. 12-sexies, aggiunto dall'art. 21
della legge 6 marzo 1987, n. 74)
(Costituzione, artt. 3 e 29).
(099C1136)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.45 del 10-11-1999)
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