Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Questione di legittimita' costituzionale - Legge approvata dalla
Regione Liguria - Eccezione di inammissibilita', basata sulla
asserita riproduzione nell'atto impugnato di precedente
disposizione legislativa, gia' assoggettata a controllo
governativo - Rigetto - Novita' del contenuto precettivo della
disposizione censurata.
Regione Liguria - Parco naturale regionale - Disciplina transitoria -
Aree protette, qualificate come parco (a decorrere dal 1 febbraio
1996) - Divieto di attivita' venatoria - Limitata operativita'
fino all'adozione del piano del Parco e per un tempo indefinito -
Elusione del principio fondamentale del divieto di caccia,
vincolante la competenza regionale - Illegittimita'
costituzionale. Legge Regione Liguria riapprovata il 22 aprile
1997, art. 1, comma 47, n. 8.
Costituzione, art. 117; legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 22,
comma 6; legge 11 febbraio 1992, n. 157, artt. 21, comma 1,
lettera b), e 30, comma 1, lettera d).
Regione Liguria - Aree protette - Divieto di attivita' venatoria -
Limitata operativita' fino all'adozione del piano del Parco -
Norma coincidente, nel contenuto, con la disposizione della legge
riapprovata il 22 aprile 1997, dichiarata incostituzionale -
Illegittimita' costituzionale conseguenziale (ex art. 27 della
legge 11 marzo 1953, n. 87).
Legge Regione Liguria 22 febbraio 1995, n. 12, art. 47, comma 8
(000C0081)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.5 del 2-2-2000)
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