Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Previdenza e assistenza - Indennita' di mobilita' - Divieto di
corresponsione dell'indennita' successivamente al compimento
dell'eta' pensionabile - Esclusione, per le lavoratrici, del diritto
all'indennita' al compimento del cinquantacinquesimo anno di eta',
anziche' al compimento del sessantesimo anno di eta', come stabilito
per i lavoratori - Lamentata discriminazione in base al sesso, con
pregiudizio della garanzia previdenziale - Specialita' della
provvidenza per mobilita' - Ragionevolezza della disciplina adottata
- Non fondatezza della questione.
- Legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 7, comma 3.
- Costituzione, artt. 3 e 37.
Previdenza e assistenza - Eta' pensionabile - Differenziazione tra
uomo e donna - Contrasto con il principio di eguaglianza -
Esclusione.
- Costituzione, art. 37.
(000C0841)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.32 del 2-8-2000)
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