N. 335 SENTENZA 12 - 24 luglio 2000

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - Indennita' di mobilita' - Divieto di corresponsione dell'indennita' successivamente al compimento dell'eta' pensionabile - Esclusione, per le lavoratrici, del diritto all'indennita' al compimento del cinquantacinquesimo anno di eta', anziche' al compimento del sessantesimo anno di eta', come stabilito per i lavoratori - Lamentata discriminazione in base al sesso, con pregiudizio della garanzia previdenziale - Specialita' della provvidenza per mobilita' - Ragionevolezza della disciplina adottata - Non fondatezza della questione. - Legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 7, comma 3. - Costituzione, artt. 3 e 37. Previdenza e assistenza - Eta' pensionabile - Differenziazione tra uomo e donna - Contrasto con il principio di eguaglianza - Esclusione. - Costituzione, art. 37. (000C0841) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.32 del 2-8-2000)

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