N. 392 SENTENZA 13 - 28 luglio 2000

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Ordinamento giudiziario militare - Supplenze di magistrati mancanti o impediti - Criteri per la sostituzione - Assenza di criteri obiettivi e prefissati - Ritenuta possibilita' che vengano adottati provvedimenti del tutto discrezionali, oltreche' privi di motivazione - Ininfluenza come vizio della capacita' del giudice - Lamentata, conseguente, violazione del principio del giudice naturale precostituito e del principio di eguaglianza, per ingiustificata disparita' di trattamento nella disciplina delle supplenze della magistratura militare e della magistratura ordinaria - Non condivisibilita' della premessa interpretativa del rimettente - Operativita' delle norme dell'ordinamento giudiziario comune anche per le applicazioni e supplenze dei magistrati militari - Non fondatezza della questione. - Cod. proc. pen., art. 33, comma 2, in relazione all'art. 1, secondo comma, della legge 7 maggio 1981, n. 180, agli artt. 7-bis e 97 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, modificati dalla legge 4 maggio 1998, n. 133, e al r.d. 9 settembre 1941, n. 1022. - Costituzione, artt. 3 e 25, primo comma. (000C0898) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.32 del 2-8-2000)

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