Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Ordinamento giudiziario militare - Supplenze di magistrati mancanti o
impediti - Criteri per la sostituzione - Assenza di criteri obiettivi
e prefissati - Ritenuta possibilita' che vengano adottati
provvedimenti del tutto discrezionali, oltreche' privi di motivazione
- Ininfluenza come vizio della capacita' del giudice - Lamentata,
conseguente, violazione del principio del giudice naturale
precostituito e del principio di eguaglianza, per ingiustificata
disparita' di trattamento nella disciplina delle supplenze della
magistratura militare e della magistratura ordinaria - Non
condivisibilita' della premessa interpretativa del rimettente -
Operativita' delle norme dell'ordinamento giudiziario comune anche
per le applicazioni e supplenze dei magistrati militari - Non
fondatezza della questione.
- Cod. proc. pen., art. 33, comma 2, in relazione all'art. 1, secondo
comma, della legge 7 maggio 1981, n. 180, agli artt. 7-bis e 97 del
r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, modificati dalla legge 4 maggio 1998,
n. 133, e al r.d. 9 settembre 1941, n. 1022.
- Costituzione, artt. 3 e 25, primo comma.
(000C0898)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.32 del 2-8-2000)
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