N. 95 SENTENZA 21 marzo - 4 aprile 2001

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Oggetto della questione - Delimitazione. - Cod. proc. pen., artt. 294, commi 1 e 1-bis, e 302. - Costituzione, artt. 3 e 24. Processo penale - Interrogatorio di garanzia - Misure cautelari personali - Perdita di efficacia delle misure coercitive, diverse dalla custodia cautelare, e di quelle interdittive, in caso di omesso interrogatorio dell'indagato entro il termine (di dieci giorni) previsto dall'art. 294, comma 1-bis, cod. proc. pen. - Mancata previsione Violazione del diritto di difesa e del principio di eguaglianza - Identita' di funzione dell'interrogatorio per tutte le misure cautelari personali - Illegittimita' costituzionale in parte qua. - Cod. proc. pen., art. 302. - Costituzione, artt. 3 e 24. (001C0386) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.15 del 11-4-2001)

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